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T O P I C R E V I E W
85st
Posted - 12/11/2012 : 21:29:52
CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA - Deliberazione n. 79 del 31 ottobre 2012 – Presidente: Pagliaro - Relatore: Zingale.
Gli enti locali sono tenuti ad applicare il vincolo, di cui all'art. 9, co. 28, d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, secondo il quale la spesa concernente rapporti di lavoro “a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa", nonché quella relativa a “contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio” non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell’anno 2009. Il predetto limite è operativo anche per le assunzioni a tempo determinato degli operatori di polizia municipale, ferma restando la facoltà del Comune interessato di valutare, ove necessario, se adottare un atto normativo autonomo, al fine di immettere nell’ordinamento dell’ente tali limiti, adattandoli alle proprie esigenze operative.
L’art. 4-ter del d.l. 16/2012, n. 16, convertito dalla legge 44/2012 ha, tuttavia, stabilito che il limite del 50 per cento non si applicherà, a partire dall’anno 2013, alle assunzioni con contratti a tempo determinato riferite al personale “strettamente necessario a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”; pertanto, mentre per l’anno 2012 il limite suddetto deve ritenersi pienamente operativo anche per le assunzioni stagionali dei vigili urbani, il medesimo vincolo verrà meno a decorrere dal 1° gennaio 2013.