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Posted - 06/11/2012 : 21:25:40 Corte dei Conti: la reinternalizzazione del servizio non può derogare ai limiti assunzionali
la Sezione regionale della Corte dei Conti per il Piemonte ha deferito alle Sezioni Riunite una questione che riguarda un comune, con meno di 10.000 abitanti, che deve mettere il liquidazione una propria società in house e si trova nella condizione di essere obbligato, con un accordo sottoscritto tra lo stesso ente, la società e le Organizzazioni sindacali, a reintegrare i lavoratori ex dipendenti comunali nell’organico dell’Ente, in ipotesi di reinternalizzazione del servizio. In questo caso, il Comune è tenuto a rispettare l’obbligo di riduzione delle spese di personale, previsto dall’art. 1, comma 557 della legge 296/2006 come sostituito dalla legge 122/2010 ?
Nella sentenza si richiama la deliberazione n.8/20120 che prevede la possibilità di reintegrare nell’organico dell’ente il personale comunale già trasferito alla società in house, ove l’ente abbia lasciato vacanti in organico i posti del personale trasferito oppure, dopo aver ridotto il proprio organico, lo riespanda in conseguenza delle reinternalizzazione di servizi;
E in relazione alle conseguenze della riammissione in servizio dei dipendenti precedentemente trasferiti alla società sull’obbligo di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557 della legge 296/2006), la Sezione ha ritenuto possibile procedere ad un diverso computo della spesa del personale, includendo nella spesa da prendere come base di calcolo per accertare la riduzione anche le spese per il personale sostenute dalla società in house, osservando che detta conclusione, avvalorata dall’art. 20, comma 9 del decreto legislativo 98/2001 (convertito dalla legge 111/2011), consente la reintegrazione del personale e il rispetto sostanziale dell’obbligo di riduzione della spesa per il personale.
Successivamente è intervenuta la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 3 del 2012 che, in difformità all’orientamento fatto proprio dalla Sezione Piemonte, hanno ritenuto l’impossibilità, anche in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, di derogare alle norme in materia di contenimento della spesa per il personale. Tali norme costituiscono infatti disposizioni di natura cogente che rispondono ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari.
La riduzione della spesa di personale rispetto a quella degli esercizi precedenti rappresenta dunque uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, con la conseguenza che le disposizioni che tale obiettivo declinano assumono carattere cogente e non derogabile.
le Sezioni Riunite, in relazione alla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ritengono che l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale (commi 557, 557-bis e 557-ter dell’art. 1, della legge 296/2006), trattandosi di disposizioni, di natura cogente e inderogabile, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari.
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