La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n. 304/2012/SRCPIE/PAR del 12 ottobre 2012, risponde da un ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti "circa la possibilità ... di gestire il servizio di Segreteria Comunale in forma associata, trasferendo il relativo servizio all'Unione di Comuni di cui fa parte, a condizione che il Segretario dell'Unione sia iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali".
La sezione passa in rassegna le norme che impongono agli enti di minori dimensioni la gestione, in convenzione o mediante Unione delle, funzioni fondamenti e i tempi di attuazione di dette disposizioni e, conseguentemente ricorda i seguenti principi: - obbligatorietà per gli enti di gestire le funzioni fondamenti che sono individuate dall'art. 14, comma 27, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dal d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- esercizio obbligatorio in forma associata, mediante Unione o convenzione, delle funzioni fondamentali per gli enti con popolazione fino a 5000 abitanti ed obbligo, per ciascuna funzione, di utilizzo di una sola forma associativa;
- facoltà per gli enti con popolazione fino a 1000 abitanti di esercitare tutte le funzioni in forma associata, mediante Unione. Successivamente riprende le disposizioni del TUEL che riguardano la figura del Segretario Comunale: figura specifica, organo monocratico e funzioni appositamente disciplinate dal testo unico; dipendenza funzionale dal Sindaco; configurazione di una distinta e specifica funzione amministrativa fondamentale per l'ente.
Passando, poi, all'esame del quesito, formula le seguenti osservazioni:
"Tale funzione (quella del Segretario), nell'ambito dell'elencazione delle funzioni fondamentali contenuta nell'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, conv. nella L. n. 122/2010, appare riconducibile alla fattispecie sub lett. a) ('organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo'), ma non esaurisce di per sè l'intera categoria di cui alla lett. a) citata, che, al contrario, ricomprende altre funzioni oggettivamente ed amministrativamente distinte. ... In quest'ottica, è indubbio che la Segreteria Comunale, attenenendo ad una distinta e specifica funzione amministrativa fondamentale, possa essere oggetto di una gestione associata, tramite convenzione o, come indicato nella richiesta di parere in esame, tramite Unione di Comuni.
Le disposizioni sopra citate vietano anche l'eventualità che la medesima funzione sia oggetto di più di una forma associativa, con conseguente duplicazione di spese. Sotto questo profilo, la Sezione osserva che il divieto menzionato deve essere riferito, nel caso di specie, alla singola specifica funzione di Segreteria comunale conferita in forma associata, e non alla complessiva fattispecie a) del citato art. 14 comma 27, che ricomprende una pluralità di funzioni amministrative tra loro distinte, secondo una logica classificatoria di tipo giuridico-finanziario, analoga a quella sottostante alla classificazione già contenuta nel D.P.R. n. 194/1996.
Pertanto, fermo restando l'obbligo della gestione associata di tutte le funzioni fondamentali, se da un lato non risulta precluso l'affidamento, alla medesima Unione di Comuni, della Segreteria comunale insieme a tutte le altre funzioni ricomprendibili nella fattispecie sub a) (già funzione 01, prevista dal D.P.R. n. 194/1996, denominata 'Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo'), dall'altro lato non risulta neppure precluso l'affidamento disgiunto, tramite diverse soluzioni associative, della Segreteria comunale rispetto alle altre funzioni includibili nella fattispecie a), purchè non si abbia un'effettiva duplicazione delle singole funzioni individuali.
Spetta all'Ente, valutare, nella propria autonomia decisionale, le modalità organizzative ottimali al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio che il legislatore ha inteso conseguire prevedendo l'esercizio associato di funzioni (sul punto cfr. anche la deliberaz. di questa Sezione n. 287/2012)".