T O P I C R E V I E W |
bebi |
Posted - 09/03/2011 : 09:03:37 Un collega ha maturato 65 anni il 26/02/2011 può usufruire della finestra mobile?? o ai sensi della circolare INPDAP n.18/2010 avrei dovuto collocare in pensione d'ufficio il collega considerato che al 31/12/2010 lo stesso aveva maturato 38 anni, mesi 1 e gg. 77 e 64 anni di età? Vi chiedo inoltre quanti mesi prima gli devo trasmettere il preavviso?? Grazie per il vostro aiuto. |
8 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
bebi |
Posted - 14/03/2011 : 09:10:43 Grazie per l'attenzione dimostratami. Il collega è dipendente di un Comune, comunque ho sciolto tutti i dubbi con l'INPDAP e cioè: 1) sono obbligata a collocarlo in pesione ai sensi della circolare INPDAP n.18/2010; 2) non sono obbligata a dare preavviso ai sensi dell'art.27 ter -quater del C.C.N.L. del 13/05/1996; Veramente grazie di cuore |
gesuino |
Posted - 14/03/2011 : 08:40:35 Torniamo alle domande di Bebi:
1 domanda:Un collega ha maturato 65 anni il 26/02/2011 può usufruire della finestra mobile?? io ho interpretato la domanda come se il collega non volesse andare in pensione e chiede di poter usufruire del c.d. finestra mobile che sposterebbe il suo collocamento a riposo il 01/03/2012. Ho dato queste risposte: si, se ha solo i requisiti anagrafici e non di servizio e comunque almeno 20 anni di servizio.Dato che in seguito Bebi chiarisce che ha al 31/12/2010 il collega matura 38 anni 1 mese e 77 (?) giorni di servizo allora ecco che ai sensi della legge 247 del 2007 deve essere collocato a riposo addirittura con le vecchie modalità ossia il giorno dopo il compleanno.Va bene? |
abal60 |
Posted - 11/03/2011 : 14:07:26 Caro Gesuino, se leggi la circolare INPDAP 18/2010 che tu citi, alla pagine 12 e 13 (requisiti maturati dal 01/01/2011) trovi un asterisco. Alla pagina 13 l'asterisco recita testualmente " SE AL 31/12/2010 SONO STATI RAGGIUNTI I REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA', SI APPLICANO LE PREVIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORRENZA"! Inoltre la circolare 18/2010, alla pagina 2 (ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO) punto 2.1 - Decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia - cita chiaramente che sono esenti dalla finestra mobile coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2010. Infine ti segnalo che ho avuto un caso simile a quello prospettato: Dipendente nato il 10/01/1946 - anzianità contributiva al 31/12/2010 Anni 38, mesi 07 e giorni - collocato a riposo x limiti età dal 01/02/2011 - pensione vecchiaia - pagata regolarmente dalla sede INPDAP di competenza (DETERMINA 103220110000132 del 07/02/2011.... Saluti
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gesuino |
Posted - 11/03/2011 : 09:37:21 CIRCOLARE N.18 DEL 08/10/2010. "PUNTO 2. Accesso al trattamento pensionistico. 2.1 Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia( comma1) L'art. 12 comma 1 prevede, per i lavoratori dipendenti, l'accesso al pensionamento di vecchiaia decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti( c.d. finestra mobile). La nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi( 20 anni e 65 di età) per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011... Ciò si verifica anche nell'ipotesi in cui il diritto maturato alla predetta data sia stato acquisito in virtù dei requisiti minimi previsti per una pensine di anzianità.." Nel caso del "collega": compie i 65 anni di età il 26/02/2011 ed avendo più di 20 anni di servizio utile si applica quanto riportato sopra, ossia verrà collocato a riposo dal 01/03/2012. Passiamo alla successiva questione: il collega può vantare al 31/12/2010 64 anni di eta e 38 di servizio(???), quindi aveva maturato i requisiti per il pensionamento per anzianità già nel 2008(mi sono tenuto stretto).Quindi il collega ha due possibilità di accesso al pensionamento una per limiti di età( collocamento a riposo d'ufficio) dal 01/03/2012 e l'altra per anzianità,decidendo lui la data per il suo collocamento a riposo prima del 01/03/2012. Ed ancora: ( con il dubbio per quanto riguarda i dati di servizio riportati da bebi: 38 anni 1 mese e giorni 77 ,grazie alla legge 247 del 2007 se il dipendente aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità al 31/12/2007 allora i suoi limiti di età rimangono fissati a 65 con le vecchie modalità.E qui concordo con Abal. Però deve essere chiaro che doveva avere i requisiti al 31/12/2007 altrimenti ha solo le due possibilità sopra esposte. Le posizioni degli iscritti INPDAP devono essere chiare soprattutto a chi pone i quesiti non ha chi tenta di dare una risposta in attesa di chiarimenti di chi la pone. E’ ovvio che in mancanza di chiarezza tutte le ipotesi rimangono valide. Quindi abal60 io accetto l’invito a prestare attenzione, anche se non c’era bisogno, forse ci vorrebbe più precisione in chi posta quesiti. Fermo restando che gli anni si compiono e non si maturano.
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abal60 |
Posted - 10/03/2011 : 20:08:25 Forse non ci siamo capiti. Se il soggetto compie 65 anni ed il regolamento prevede tale limite massimo per il collocamento a riposo, il soggetto va collocato a riposo d'ufficio!!!!! La data è necessariamente quella del 01/03/2011 in quanto primo giorno del mese precedente a quello del compimento del 65esimo anno. Forse il collega gesuino non ha letto con attenzione quanto sancito l'articolo 12 della legge 122/2010... che prevede l'accesso alla pensione dopo un anno o meno solo per coloro che compiono i requisiti minimi dall'01/01/2011 in poi..... Ribadisco di leggere con attenzione la circolare INPDAP n. 7 del 13/5/2008 e le dote divulgative di giugno e agosto 2010. Ultima considerazione..... se i limiti per essere collocato a riposo d'ufficio, che per legge e per gli uomini, sono fissati al compimento del 65esimo anno d'età, quale norma consente al dipendente di rimanere in servizio se ha già acquisito il diritto e l'accesso immediato alla pensione? |
gesuino |
Posted - 10/03/2011 : 17:23:49 Mi sembra che bebi abbia scritto che il suo collega compie i 65 anni di età il 26/02/2011, quindi deve essere collocato il 01/03/2012. (Non c'è nessun obbligo da parte dell'amministrazione di collocare a riposo d'uffico il dipendente che acquisisce il diritto a pensione per anzianità; esempio:se ho 40 anni di servizio e 60 di età l'amministrazione non mi può collocare a riposo d'ufficio, ma solo dietro mia volontà).Nel caso specifico o verrà car d'ufficio il 01/03/2012 per raggiunti limiti di età o, dato che aveva i requisiti per il diritto a pensione ( per anzianità: età +servizio) al 31/12/2010, può decidere lui la data del car prima del 01/03/2012. Il preavviso è previsto in caso di dimissioni del dipendente in talune amministrazioni. Resta il fatto che ancora non sappiamo dove lavora sto benedetto collega. |
abal60 |
Posted - 09/03/2011 : 18:02:17 Se trattasi di un Ente Locale (esempio Comune),il regolamento organico prevede il collocamento a riposo al compimento del 65esimo anno d'età e se l'anzianità contributiva complessiva è esatta, avresti dovuto collocarlo a riposo d'ufficio OBBLIGATORIAMENTE il 01/03/2011. Tale considerazione deriva del fatto che, per coloro che hanno "comunque" acquisito il diritto a pensione entro il 31/12/2010 (e stante i dati trasmessi il soggetto li possidede)indipendentemente dalla motivazione succcessiva, vanno collocati e riposo con le vecchie norme. Al riguardo di suggerisco di leggere con attenzione la circolare INPDAP N.7/2008. Non sono d'accordo con gesuino che la decisione di cessare dal servizio possa dipendere da un'istanza di parte. Non esiste alcun preavviso, se trattasi di collocamento a riposo "per raggiunti limiti d'età" come credo, in quanto la cessazione avviene d'ufficio e non a domanda. Saluti |
gesuino |
Posted - 09/03/2011 : 15:04:28 Hai dimenticato di scrivere dove lavora, la qualifica e contratto applicato del tuo collega. Comunque dipende se vuole o non vuole essere collocato a riposo. Per vecchiaia, se sono 65 i limiti di età, deve essere collocato a riposo a decorrere dal 01/03/2012. Se invece vuol andare via subito, dato che aveva maturato i requisiti al 31/12/2010, deve dare le dimissioni, e la decorrenza la decide lui; tenendo conto del periodo di preavviso previsto dal suo contratto di lavoro. |