T O P I C R E V I E W |
mario2127 |
Posted - 15/03/2010 : 12:35:42 Dovendo fare una pratica pensione di un dipendente con circa 33 anni contributi inpdap e vari anni contributi inps non ricongiunti chiedo se è corretta questa procedura: invio a inpdap Pa04,foglio di calcolo, richiesta totalizzazione su mod. inpdap; nessun invio all'inps. L'inpdap curerà la pratica direttamente con l'inps? La pensione sarà unica o separata con i due enti? Saluti. |
2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
mario2127 |
Posted - 15/03/2010 : 14:35:33 Il dipendente ha rinunciato alla ricongiunzione per cui tiene oltre 32 anni inpdap e circa 18 anni precedenti inps che non ha ricongiunto. Ho letto sul sito inps che la domanda di totalizzazione va presentata all'ultimo ente di lavoro inpdap e poi in seguito viene pagata interamente dall'inps. Volevo una conferma chiarificatrice, ti ringrazio e ti saluto. Mario. |
PaoloGros1958 |
Posted - 15/03/2010 : 14:02:48 Ritengo che il lavoratore debba inoltrare la domanda all'Inps. La contribuzione ricongiunta è valida sia ai fini del diritto che della misura della pensione anche se solo a livello di domanda. Il periodo puo' essere inserito in servizi con onere. L'Inps acquisita la domanda, chiede alle gestioni previdenziali interessate il trasferimento delle posizioni assicurative. Ovviamente l'iscritto che ricongiunge in sede di pensione avra' un oner e l'onere della ricongiunzione dipende: dalla data della domanda; dall'età dell'iscritto alla data della domanda; dal periodo da ricongiungere; dal servizio utile complessivo alla data della domanda; dalla retribuzione alla data della domanda; dall'ammontare dei contributi INPS da acquisire .
La normativa sulla totalizzazione invece non e' applicabile nella totalita' dei casi poiche' la totalizzazione era stata introdotta dall’art. 71 della legge 388/2000 per permettere a quanti avevano posizioni contributive in più casse pensionistiche, ma non maturavano in nessuna di esse i requisiti alla pensione, di riunire gratuitamente questi contributi e ottenere il trattamento pensionistico senza dover ricorrere alla ricongiunzione legge 29/79 in molti casi piuttosto onerosa. Il decreto legislativo di attuazione della legge delega 243/04 , ha riveduto questo istituto con modifiche radicali a partire dal 1/1/2006: -si può chiedere la totalizzazione al compimento dei 65 anni di età se in possesso di un’anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni oppure con 40 anni di contributi complessivi a prescindere dall’età; - è fissata in 6 anni la durata minima di ogni periodo contributivo da totalizzare;
-possono ricorrervi anche i superstiti per ottenere la pensione di reversibilità;
- la domanda deve essere presentata all’amministrazione presso la quale si presta servizio al momento del pensionamento e può essere presentata anche da chi ha già in corso una domanda di ricongiunzione legge 29/79, presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo;
- la pensione viene calcolata col sistema pro-rata, ovvero ognuna delle casse interessate corrisponde la sua quota; viene erogata dall’INPS, che poi si rivale sia per gli importi sborsati per conto di altre casse che per gli oneri di gestione;
- il sistema di calcolo è quello contributivo, ma se il dipendente ha maturato in una o più casse i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, queste casse calcolano la loro quota di pensione col sistema vigente nelle stesse. Con l’art. 6 del decreto legislativo, infine, viene riconosciuto ai liberi professionisti iscritti a gestioni private rette dal sistema contributivo (ai sensi del d.l. 103/96) l’applicazione della legge 45/90 e quindi la possibilità di ricongiungere periodi assicurativi inferiori a 5 anni. Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori autonomi o i liberi professionisti che hanno periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti, oppure quanti sono iscritti alla gestione separata INPS, come i co.co.co o i lavoratori a progetto, i cui contributi non potevano essere trasferiti. La disciplina abrogata dal rimane in vigente per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2/2/06 n° 42, se più favorevole.
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