T O P I C R E V I E W |
mario2127 |
Posted - 08/05/2009 : 10:03:18 caro paolo, un dipendente comunale assunto nel 97 va in pensione al 67° anno d'età (L. 503)con 13 anni di contributi secondo il sistema contributivo e non vuole ricongiungere un periodo inps fino al 92 di nove anni. Il programma non calcola la pensione in quanto il dipendente non ha maturato il diritto, ma applicando l'opzione contributivo esce una pensione di circa 5.000 euro inferiore alla sociale; per cui l'iter dovrebbe essere il seguente: si invia all'inpdap solo il mod. Pa04 con il calcolo contributivo e si chiede la totalizzazione con i contributi inps e inpdap?. Saluti, Mario. |
3 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
mario2127 |
Posted - 09/05/2009 : 13:21:55 Ringrazio gli amici intervenuti. Arricchisco la discussione di altri elementi poichè sto cercando la soluzione per il dipendente e pertanto vi sono grato per tutti gli aiuti. Il dipendente è in attesa da 10 anni, dell'esito della ricongiunzione dei 9 anni inps per quanto non sia propenso ad accettarla. Comunque ho simulato il calcolo inserendola nel programma al 70% e il risultato è una pensione di oltre i 10.000 euro in confonto alla contributiva di circa 5.000 euro; però l'incognita è la trattenuta mensile che scoraggia il dipendente. Saluti a Abal e Paolo. Mario |
PaoloGros1958 |
Posted - 08/05/2009 : 16:10:58 Al dipendente non spetta la pensione di vecchiaia poiche' Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi anche dopo il 31 dicembre 2007: 65 anni per gli uomini o 60 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio. Spetta pero' la contributiva poiche' : A partire dal primo gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti: aver compiuto 65 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi; aver compiuto 60 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale; aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall’età; aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione di anzianità (vedi le nuove regole su Pensione di anzianità). Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale). Dovrai quindi obbligatoriamente applicare l'opzione contributiva. Se il dipendente poi avanza la richiesta di ricongiunzione l'ultimo giorno di servizio ed e' ammesso ( anche se ha poco senso) provvederai allo " copia pratica congelata" ed ha redigere nuovo PA04 e nuovo foglio di calcolo che manderai all'Inpdap. In tal caso pero' dovrai provvedere a defleggare l'opzione contributiva in quanto il soggetto rientrera' nella pensione diretta di vecchiaia.
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abal60 |
Posted - 08/05/2009 : 15:02:52 La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79 è una facoltà solo ed scluviva del dipendente che può esercitarla o meno fino all'ultimo giorno di servizio. Se il dipendente, alla data di cessazione dal servizio vanta 13 anni di contribuzione, ha diritto a percepire dall'INPDAP la pensione di vecchiaia secondo quanto previsto dalla legge 335/95, anche se il sofware PA04S7, al termine di tale pratica dice che "l'iscritto non maturato il diritto a pensione"..... Il dipendente, inoltre, ha facoltà all'atto della cessazione dal servizio, di chiedere la ricongiunzione dei periodi prestati presso l'Ente Locale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/79, che in questo caso si sommerebbero a quelli presso l'INPS, con erogazione e pagamento del relativo trattamento di pensione di vecchiaia, al termine di tale pratica, a cura di tale istituto. |
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