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 La forma dei contratti pubblici

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T O P I C    R E V I E W
85st Posted - 19/02/2013 : 21:08:01
I contratti in forma pubblica amministrativa sono nulli se stipulati su supporto cartaceo ?


avv. Andrea Stefanelli

Le modifiche apportate all'art. 11, comma 13° D.Lgs. n. 163/2006 dal c.d. “decreto Sviluppo-bis” (D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012) non paiono piu' consentire l'efficacia dei contratti stipulati “su carta”, anche con l'intervento dell'Ufficiale Rogante.

Il testo novellato dell'art. 11, comma 13° statuisce infatti come ”Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Una prima lettura della norma potrebbe far supporre – come possibile interpretazione – la facoltà di stipulare i contratti in quattro possibili forme, ovvero tramite 1) atto pubblico notarile informatico, 2) modalità elettronica secondo le norme vigenti nella stazione appaltante, 3) forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante 4) scrittura privata.

Se così fosse, tuttavia, ci si dovrebbe allora domandare per quale motivo il Legislatore avrebbe apportato, come unica modifica al precedente regime normativo, l'obbligatorietà dell'atto notarile “informatico”. Nel nuovo testo, al contrario, la forma elettronica non è da intendersi come una di quattro modalità “alternative” di stipula contrattuale, bensì come la modalità con cui siglare i contratti in forma pubblica amministrativa. In altre parole, la forma elettronica sembra essere quella da seguire, a pena di nullità, per la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa, anche se detta interpretazione desta non poche perplessità sotto il profilo pratico, per cui occorrerà attendere le sue prime applicazioni per compenderne appieno la portata “rivoluzionaria”.

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