T O P I C R E V I E W |
tpa |
Posted - 07/01/2013 : 14:51:41 Gli enti locali devono adottare in tempi strettissimi, entro il 9 gennaio, i regolamenti che definiscono la disciplina del sistema dei controlli interni e attivare le varie forme di audit.
Le nuove disposizioni inserite dalla legge 213/2012 nel Testo unico degli enti locali (Tuel) hanno un termine di attuazione di prossima scadenza, stabilito in novanta giorni dall'entrata in vigore del Dl 174/2012 (il 10 ottobre), termine che non è stato prorogato.
Tutte le Province, le unioni di Comuni e i Comuni (indipendentemente dalla dimensione), in base al nuovo articolo 147 del Tuel, devono approvare in Consiglio un regolamento sui controlli di regolarità amministrativa e contabile dei propri atti, sul controllo di gestione e sulla verifica dei programmi. Essi sono tenuti a definire anche nuove norme del regolamento di contabilità per il costante controllo degli equilibri finanziari.
Gli enti locali con popolazione superiore a 100mila abitanti devono anche definire nel regolamento dei controlli interni (per applicarle sin dal 2013) disposizioni sul controllo strategico, la verifica dell'andamento degli organismi esterni (in particolare delle società partecipate) e il controllo sulla qualità dei servizi.
Questi tre elementi, peraltro, per quanto ad applicazione differita (nel 2014 per gli enti con popolazione superiore a 50mila abitanti e nel 2015 per quelli con popolazione superiore a 15mila abitanti), devono essere comunque considerati nei regolamenti da tutte le amministrazioni locali. Infatti il controllo strategico è strettamente connesso alla verifica dei programmi, il controllo sugli organismi partecipati è reso obbligatorio dalle numerose norme che impongono agli enti locali la vigilanza su tali realtà (si pensi alle disposizioni sul divieto di ripiano delle perdite), mentre il controllo sulla qualità dei servizi è necessario, sia in funzione di quanto previsto per i contratti di servizio (articolo 113, comma 11 del Tuel) e le carte dei servizi (articolo 2, comma 461, legge 244/2007) sia in base alle norme (articoli 312-325 del Dpr 207/2010) sulle verifica di conformità negli appalti di servizi.
Le amministrazioni sono tenute a comunicare al prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competenti l'adozione dei regolamenti e l'attivazione dei sistemi dei controlli interni degli enti locali entro la scadenza del 9 gennaio.
Se le regole e l'avvio del sistema non siano stati realizzati entro la data prefissata, il prefetto assegna all'ente locale un ulteriore termine di sessanta giorni: se anche entro questa scadenza l'ente non provvede, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Gli amministratori locali devono tenere in considerazione anche le sanzioni (da cinque a venti volte la retribuzione lorda mensile) previste dall'innovato articolo 148, comma 4 del Tuel, che possono essere irrogate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, qualora queste rilevino l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno.
Gli enti locali, quindi, devono definire regole articolate, tenendo conto sia dei sistemi di audit esistenti (ad esempio i riscontri della regolarità amministrativa e contabile, la verifica del budget e degli obiettivi del Peg, la valutazione della performance delle risorse umane, gli eventuali sistemi di contabilità analitica rapportati al controllo di gestione), sia delle necessità di innovazione.
FONTE: IL SOLE 24 ORE |
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tpa |
Posted - 07/01/2013 : 14:53:43 Le nuove disposizioni del Testo unico enti locali delineano l'impostazione e i principali contenuti del regolamento dei controlli interni, ma gli enti locali devono definirle nel dettaglio e renderle coerenti con gli strumenti di verifica.
I nuovi articoli del Tuel (dal 147 al 147-quinquies) stabiliscono sia gli oggetti principali del sistema di audit sia alcune modalità organizzative.
Per i controlli di regolarità amministrativa e contabile il quadro sui percorsi di verifica preventiva si connette con l'articolo 49 del Tuel sui pareri e sull'obbligo del parere di regolarità tecnica per le determinazioni dirigenziali.
Le norme regolamentari sul controllo successivo (che vede come soggetto di riferimento il segretario dell'ente) devono tradurre le modalità nel rispetto dei principi internazionali di revisione (con possibile riferimento agli Isa - International standards on auditing), nonché devono definire i parametri per la campionatura degli atti (provvedimenti amministrativi, determinazioni di spesa e liquidazione, contratti) da sottoporre alla verifica. È peraltro necessario che questa parte del regolamento sia collegata al piano anticorruzione, previsto dalla legge 190/2012, al fine di ottimizzare l'uso degli strumenti di audit.
La disciplina del controllo di gestione deve essere modulata tenendo conto della correlazione agli obiettivi del Peg (piano esecutivo di gestione), delle fasi e dell'analisi per centri di costo specificati dall'articolo 197 del Tuel. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari deve invece essere ricondotta al regolamento di contabilità.
I parametri per le norme regolamentari sono anzitutto le disposizioni in materia di contabilità pubblica presenti nello stesso Tuel (ad esempio l'articolo 193), quelle sul patto di stabilità e il bilancio consolidato, nonché quelle di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio. Il sistema di verifica dovrà porre attenzione agli elementi di maggior incidenza, come ad esempio la sostenibilità dell'indebitamento.
Inoltre, l'articolo 148 (controlli della Corte dei conti sui bilanci) evidenzia ulteriori profili di criticità sui quali focalizzarsi: ricorso frequente alle anticipazioni di tesoreria, disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio, anomalie nella gestione di servizi per conto terzi, l'aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
Il check sugli equilibri finanziari si correla al controllo sui programmi, che può essere composto in termini più o meno articolati, ma necessariamente efficaci, per rispondere al confronto con i verificatori esterni all'ente.
Proprio lo spettro esteso del controllo della Corte dei conti sollecita tutti gli enti locali (non solo quelli con oltre 100mila abitanti, tenuti già dal 2013) a disciplinare nel regolamento forme strutturate di controllo strategico, ma soprattutto il controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, connettendoli alle numerose disposizioni legislative già comportanti obblighi in tal senso. |
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