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T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 22/12/2012 : 20:00:53
Tempi stretti per l'approvazione del regolamento che dovrà definire gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 del dl 174 convertito nella legge 213/2012.
Chi si augurava che con la conversione del decreto legge in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali sarebbe slittato almeno di due mesi il termine del 10 gennaio 2013 è rimasto deluso e oramai restano pochi giorni per l'adozione di un regolamento complesso che presuppone anche una chiara visione organizzativa e di funzionamento effettivo dei «nuovi» sistemi di controllo interni agli enti locali.

Con la conversione del dl 174 è stata concessa una proroga temporale di uno o due anni ai comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti (a seconda della dimensione demografica, rispettivamente, superiore a 50 mila o a 15 mila abitanti) solo per la tipologia dei controlli sulle partecipate, compreso il bilancio consolidato, strategico, sulla qualità dei servizi erogati e sulla soddisfazione degli utenti interni ed esterni.

Immediata operatività per tutti gli enti locali, invece, del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo costante degli equilibri finanziari, sia in termini di competenza sia di residui nonché della gestione di cassa, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità. Gli enti avevano tre mesi dal 10 ottobre 2012, per l'adozione con delibera di Consiglio di un apposito regolamento da inviare alla Corte dei conti e al prefetto, pena lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 Tuel.
Ma oltre al regolamento la norma richiede la piena ed effettiva operatività degli stessi controlli; non basta, cioè, la stesura ed approvazione del regolamento.

Sicuramente la complessità della tipologia dei controlli in questione richiede uno sforzo organizzativo degli enti che passa attraverso la rivisitazione del regolamento degli uffici e dei servizi per la valutazione della «collocazione» di tali controlli, la verifica del sistema informativo contabile che deve garantire la gestione di informazioni utili (soprattutto in termini di novità) per il controllo di gestione, e quindi la contabilità economica ed analitica, gli indicatori, il sistema di reporting, e il controllo strategico e relativi indicatori di output ed outcome.

Il tempo è obiettivamente troppo breve per l'introduzione o il potenziamento di un serio ed efficace sistema di controlli.
Tuttavia per non vanificare lo sforzo legislativo utile per la collettività, sarebbe opportuno che gli enti adottassero da subito (in assenza di qualche proroga) una delibera di giunta con cui prendere atto di tale obbligo legislativo e dare istruzioni operative e organizzative secondo un percorso prestabilito, riservandosi quanto prima di sottoporre il regolamento al consiglio per la sua approvazione, ben sapendo che anche i regolamenti di Contabilità e dell'organizzazione degli uffici e dei servizi devono essere rivisti e aggiornati.

FONTE: ITALIA OGGI
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
vincenti Posted - 22/12/2012 : 20:02:17
Anche le determinazioni adottate dai dirigenti devono contenere l'attestazione di regolarità amministrativa; i pareri di regolarità devono essere contenuti nei testi delle deliberazioni; i responsabili dei settori finanziari devono attestare che i provvedimenti non determinano alterazioni negli equilibri finanziari degli enti e le attribuzioni dei revisori sul terreno dei pareri sono accresciute in misura assai rilevante.

Sono queste le principali novità immediatamente operative contenute nel dl n. 174/2012 sul versante istituzionale, novità che non hanno bisogno della adozione del regolamento sui controlli interni per diventare operative. Tutte queste misure vanno nella direzione dell'ampliamento immediato delle forme di monitoraggio e verifica delle attività delle amministrazioni locali, così da prevenire il maturare di condizioni di deficit.

I pareri di regolarità tecnica resi dai responsabili dei servizi sono necessari da sempre per le deliberazioni adottate dalla giunta e dal consiglio; con le nuove regole essi diventano necessari anche sugli altri atti amministrativi, in primo luogo quindi sulle determinazioni adottate dai dirigenti o, nei comuni che ne sono sprovvisti, dai responsabili, dai decreti e dalle ordinanze adottate dai sindaci. Questa estensione è contenuta nel nuovo testo dell'articolo 147-bis del dlgs n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che prevede che tutti gli atti siano accompagnati dal parere di regolarità amministrativa.

Siamo in presenza di una estensione dell'ambito di applicazione, che è finalizzato al rafforzamento delle verifiche sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi. Occorre evidenziare che la scelta si traduce spesso in un aggravamento del procedimento che ha un rilievo essenzialmente formale: infatti sulle determinazioni il parere di regolarità tecnica deve essere rilasciato dallo stesso dirigente o responsabile che adotta la determinazione e, quindi, dà atto della legittimità, opportunità, congruità ecc. del provvedimento da lui adottato.

Un'altra importante novità è la imposizione del vincolo a che i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione siano contenuti nel testo del provvedimento. In questo modo il legislatore vuole rendere subito evidente le valutazioni sui singoli atti, di modo che risulti immediatamente il giudizio formulato dai dirigenti o dai responsabili. Il legislatore vuole quindi evitare che tali giudizi siano contenuti nel frontespizio delle delibere, il che determinava comunque un effetto di loro minore evidenza. Appare quanto mai utile che essi siano inseriti nella premesse della deliberazione, cioè nella parte in cui si illustrano le ragioni che sono alla base della scelta contenuta nel provvedimento.

Altra importante novità è il rafforzamento delle competenze del dirigente o responsabile finanziario. Non si deve limitare a verificare la copertura degli oneri nel bilancio dell'ente e la correttezza della imputazione; il suo giudizio si deve estendere alla attestazione che l'atto non determini il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse. Ovviamente tra le condizioni di squilibrio si deve prevedere anche l'eventuale mancato rispetto del patto di Stabilità.

È del tutto evidente che in questo modo l'ambito delle attività dei dirigenti e/o responsabili dei settori finanziari si espande in misura assai significativa e rilevante. E che ciò possa determinare un ampliamento dei compiti esercitati da questi soggetti è del tutto evidente. È altrettanto evidente che la scelta legislativa determina un rilevante ampliamento della loro responsabilità: non possono infatti limitare alla verifica del rispetto della copertura degli oneri e della correttezza della imputazione. La «crescita» del loro ruolo determina, in modo direttamente correlato, un aumento della loro responsabilità.

I revisori dei conti si devono esprimere su un arco molto più ampio di atti. In precedenza essi dovevano esprimersi sulle proposte di bilancio, sui documenti allegati e sulle variazioni. Adesso sono chiamati a dare, tra l'altro, un giudizio su tutti i documenti di programmazione economica e finanziaria, sulla verifica della permanenza degli equilibri, sulle scelte compiute dall'ente in materia di gestione dei servizi, sulle proposte di indebitamento, a partire dai mutui, sull'eventuale ricorso a forme di finanza innovativa, sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sulle transazioni a cui l'ente intende aderire, nonché sui regolamenti finanziari, ivi compresi quello di economato, patrimoniali, tributari e delle altre entrate proprie dell'ente.

FONTE: ITALIA OGGI

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