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T O P I C R E V I E W
tpa
Posted - 04/12/2012 : 20:21:38
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ FISSARE REQUISITI DI GARA PIÙ RIGOROSI DELLA LEGGE - TAR EMILIA ROMAGNA, SEDE DI BOLOGNA 679/2012
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, i bandi di gara d'appalto per gli affidamenti dei servizi pubblici possono prevedere requisiti di capacità più rigorosi di quelli indicati dalla legge, purché non discriminatori od abnormi rispetto alle regole proprie del settore. Pertanto rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione aggiudicatrice la fissazione di requisiti di partecipazione alla gara anche superiori a quelli previsti dalla legge che rappresentano un minimum che può essere incrementato, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, dall'amministrazione in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da appaltare.
La giurisprudenza citata (C. St., V. n. 3809/2011) ritiene di conseguenza che le scelte così operate dall'amministrazione impingano nel merito dell'azione amministrativa e si sottraggano al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, con riguardo alla specificità dell'oggetto ed all'esigenza di non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegio.
La giurisprudenza richiamata , alla quale i giudici del Tribunale amministrativo di Bologna aderiscono, ritiene altresì che i bandi di gara, quali atti generali, rivolti ad un numero imprecisato di destinatari, si sottraggono all'obbligo di motivazione, così che il sindacato sulla scelta dell'amministrazione di fissare requisiti di partecipazione, ulteriori e più stringenti rispetto a quelli fissati dalla legge, non può che riguardare il corretto esercizio del potere amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, razionalità, logicità e non arbitrarietà in relazione all'oggetto del contratto e all'interesse pubblico perseguito.