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Posted - 08/11/2012 : 22:32:22 CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA - Deliberazione n. 67 del 29 ottobre 2012 – Presidente: Pagliaro - Relatore: Albo F.
Enti locali – Manovra economica di cui al d.l. n. 78/2010 - Divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni – Nozione di sponsorizzazione.
Nel divieto, previsto dall’art. 6, co.9, d.l. 78/2010, di effettuare spese per sponsorizzazioni, a decorrere dall’anno 2011, non rientrano le forme di sostegno economico che trovano esplicazione nelle attribuzioni istituzionali del comune, ma solo le spese di pubblicità, realizzata in forma indiretta, alla propria immagine. La valutazione di coerenza della spesa con il divieto presuppone, dunque, un vaglio di natura teleologica: è spesa di sponsorizzazione solo quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative, rientranti nei compiti del Comune, e realizzate nell’interesse della collettività, in applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale. Resta ferma la necessità di valutare attentamente le attività oggetto di sostegno indiretto, in termini sia di rispondenza all’interesse generale della collettività, che di stretta compatibilità con le funzioni istituzionalmente intestate all’ente locale (1).
(1) In merito alle spese per sponsorizzazioni, si vedano, anche, la deliberazione della Sez. controllo per la Puglia 53/2012 (massimata su questa Rivista in data 19.10.2012) e la deliberazione della Sez. controllo per il Veneto 336/2011 (massimata in data 14.8.2011). |
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