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Posted - 24/09/2012 : 21:35:53 Il Tar per la Sicilia, N. 01993/2012 REG.PROV.COLL., in questa pronuncia della terza sezione catanese, affronta il tema della natura di servizio pubblico del servizio d'illuminazione votiva.
I giudici etnei convengono che nella giurisprudenza amministrativa sembra ormai essere prevalente l'indirizzo che riconosce natura di servizio pubblico al servizio d'illuminazione votiva, differenziandolo nettamente dall'ipotesi di concessione e gestione di opera pubblica. Pertanto, in questa circostanza, l'attività affidata alla ditta in base ad una convenzione, stipulata in esito allo svolgimento di una procedura di selezione fra gli aspiranti affidatari del servizio nell'ambito di una operazione di projecting financing ante litteram avviata dal comune in base alla legge regionale, secondo i giudici isolani, ha natura di servizio pubblico.
Concludono, quindi, gli stessi giudici, che in base al testo del vigente c.1, lett. c), dell'art. 133 del CPA, secondo cui sussiste giurisdizione esclusiva dello stesso con riguardo a controversie relative alla "concessione di pubblici servizi", poiché la clausola di esclusiva conseguente all'affidamento del servizio di illuminazione votiva in regime di privativa, altro non rappresenta che la perimetrazione della già avvenuta "concessione" di un pubblico servizio, anche l'atto attraverso il quale se ne è segnalata l'estensione - ovvero il provvedimento del Dirigente dell'U.T.E. del comune, rientrerà a pieno titolo entro la giurisdizione (esclusiva, per l'appunto) del G.A.. - |
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