DOMANDA: L’art. 14 comma 6 bis del D.L. 5/2012, convertito dalla Legge 35/2012, ha stabilito che “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il DURC” con le modalità di cui all’art. 43 D.P.R. 445/2000. Fermo restando che, per quanto riguarda i lavori pubblici, sono ormai assodate le competenze e le procedure, per quanto riguarda i lavori privati ho qualche perplessità e precisamente : - nel caso di S.C.I.A., i lavori possono iniziare contestualmente alla presentazione della pratica in Comune. Pertanto nelle more di acquisizione del DURC da parte dello sportello unico per l’edilizia, i lavori sono sospesi ?
Nel caso possano comunque iniziare, se il DURC risulta negativo, come ci si deve comportare? Considerato che il DURC può essere richiesto anche da un privato (committente o direttore dei lavori), ma non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione, può il committente,( o il direttore dei lavori), attestare di aver verificato i requisiti del DURC dell’impresa esecutrice, all’atto della presentazione della SCIA o DIA o denuncia di inizio lavori (in caso di permesso di costruire), considerato altresì che il D.lgs 81/08 demanda al committente la responsabilità della verifica dei requisiti dell’impresa esecutrice ed all’ASL il compito di vigilare ed eventualmente sanzionare la mancanza dei requisiti richiesti? In questo modo il DURC non sarebbe autocertificato dall’impresa (cosa peraltro non ammessa) ed all’amministrazione pubblica spetterebbe solo il compito di verifica su quanto dichiarato.
RISPOSTA: Va premesso che in base alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 14, comma 6 bis del D.L. 5/2012 conv. con la l. n. 35/2012, citate anche nel quesito, è stato ribadito il principio della non autocertificabilità del DURC il quale dovrà comunque essere acquisito d’ufficio dalle PA. La citata disposizione fa peraltro riferimento, in modo generico, ai “lavori privati dell’edilizia“, a prescindere da quale sia il titolo abilitativo occorrente per l’edificazione e quindi si ritiene applicabile anche per le ipotesi per le quali risulta sufficiente la cd. SCIA (segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia) di cui all’art. 19 della l. n. 241/90 (oggetto della interpretazione autentica con l’art. 5, comma 2, lett. c) del D.L. 70/2011 conv. con la l. n. 106/2011), e che sostanzialmente ricalca quella della DIA (denunzia di inizio attività) con la differenza che i lavori possono essere iniziati subito dopo la comunicazione stessa (e non dopo 30 gg. come nel primo caso).
In realtà il legislatore, nel dettare tale disposizione, non sembra che si sia posto un problema di coordinamento con la parallela normativa in materia di sicurezza sul lavoro che prevede, l'obbligo di presentare unitamente alla comunicazione di inizio lavori il documento unico di regolarità contributiva. In particolare il legislatore non ha previsto un coordinamento con il comma 9, art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, che, alla lettera c), obbliga il committente a trasmettere il DURC “all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di attività”, prevedendo, al successivo comma 10, che “in assenza del documento di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa”. Si può tuttavia ritenere tale previsione oramai superata dalla nuova normativa in base al principio generale di cui all’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale per quanto attiene il citato obbligo di trasmissione del DURC, anche se rimane fermo l’obbligo per il committente privato di acquisire dall’impresa esecutrice e dal lavoratore autonomo il DURC in quanto lo stesso è tenuto ad accertare preventivamente l’idoneità tecnico professionale degli stessi secondo i criteri contenuti nell’Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008 ( v, in particolare art. 90, comma 1, lettera a).
Ove poi l’amministrazione acquisisca (tale acquisizione va effettuata con riferimento alla Regolarità contributiva dell’impresa alla data di inizio dei lavori) un DURC negativo con cui caso venissero riscontrate irregolarità nella dichiarazione contributiva dell’impresa, l’efficacia del titolo abilitativo risulterebbe sospesa, e, nel caso di lavori iniziati troverebbero applicazione i procedimenti sanzionatori di cui al Titolo IV – Capo I del DPR n. 380/01.