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Posted - 26/07/2012 : 22:35:02 Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici
Organigramma della PA L’obbligo imposto dalla norma si sostanzia nella necessità per la pubblica amministrazione di porsi prioritariamente l’obiettivo di presentare la propria organizzazione agli utenti. È pertanto preliminare procedere alla descrizione delle funzioni, dei compiti e dei rapporti gerarchici esistenti all’interno dell’Amministrazione.
Tra le possibili modalità di presentazione occorre privilegiare forme grafiche accessibili che permettono di leggere la struttura organizzativa in modo intuitivo e semplice.
È consigliabile che il servizio di consultazione dell’organigramma sia costantemente disponibile all’interno della testata, ovvero che sia raggiungibile dalla home page del sito, preferibilmente nell’area in alto a sinistra.
Il servizio deve essere chiaramente indirizzato da un’etichetta esplicativa del tipo “Ministero” “Regione” ovvero “Organigramma”, “Struttura organizzativa”, “Organizzazione”.
L’organigramma deve contenere: l’articolazione e le attribuzioni, anche in termini di procedimenti amministrativi di competenza, dei singoli uffici di livello dirigenziale generale e non; i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività svolta; ogni dirigente responsabile di un ufficio: - riferimenti telefonici; - riferimenti posta elettronica; - riferimenti posta elettronica certificata.
Le informazioni, costantemente aggiornate, devono corrispondere a quanto indicato nell’atto normativo che regolamenta l’organizzazione della pubblica amministrazione: il Decreto del Presidente della Repubblica per i Ministeri; la Delibera del Comitato Direttivo per le Agenzie; il Regolamento Interno per le Authority; ecc.
Le informazioni relative all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), reso obbligatorio dalla Legge 150/2000, anche se presenti all’interno dell’organigramma devono essere direttamente raggiungibili dalla testata o dalla home page indirizzate dall’etichetta “URP” o “Ufficio Relazioni con il Pubblico”.
Inoltre, il nominativo del responsabile del procedimento di pubblicazione, completo di indirizzo email, deve essere raggiungibile dalla barra di coda del sito (footer), presente in tutte le pagine, all’indirizzo www.nomesito.gov.it/responsabile ove possibile.
Trasparenza, valutazione e merito Le amministrazioni pubblicano, ai sensi del Decreto legislativo 150/2009, in un’apposita sezione sulla homepage dei siti istituzionali, identificata tramite il logo (che è possibile scaricare da http://www.innovazionepa.gov.it) e denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, le seguenti informazioni: il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; il Piano e la Relazione sulle performance; l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti; i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance; i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Nella medesima sezione, ai sensi dell’art. 21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, occorre aggiungere la pubblicazione dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione dei curricula e delle retribuzioni, è possibile utilizzare gli schemi standard messi a disposizione dalla procedura informatizzata presente sul sito http://www.magellanopa.it/dirigenti2009
Procedimenti amministrativi Il procedimento amministrativo quale insieme di atti amministrativi orientati all'emanazione del provvedimento finale, che costituisce atto a rilevanza esterna, definisce l'azione dell'amministrazione pubblica e la vincola al rispetto di regole preordinate dall’ordinamento.
La Legge 7 agosto 1990 n. 24129, definisce i principi generali dell’attività amministrativa ed indirizza le attività preordinate : alla conclusione del procedimento (art. 2); alla definizione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4); all’individuazione del responsabile del procedimento (art. 5).
In coerenza con quanto previsto dal citato art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”(CAD), i siti istituzionali devono contenere l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Amministrazione titolare del sito e per ciascuno indicare: l’ufficio dirigenziale non generale cui compete il procedimento ed il relativo responsabile; il termine per la conclusione del procedimento; l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale; le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti.
Il servizio di consultazione dell’elenco dei procedimenti dovrà essere raggiungibile dalla home page del sito, in posizione ben evidente, e correlata alle sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di distribuzione della modulistica e servizi on line.
Caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata La posta elettronica o e-mail è il mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet più utilizzato; consente con estrema velocità ed immediatezza di inviare messaggi che possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file, con il vantaggio, rispetto al telefono, di poter raggiungere il destinatario in asincrono lasciando traccia delle richieste.
Le caselle di posta elettronica possono essere distribuite ad personam ovvero essere associate ad un ufficio o ad una specifica funzione.
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con le modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sui siti istituzionali devono essere pubblicato l’elenco delle caselle di posta elettronica attive specificando, per ciascuna casella: nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell’ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata; se si tratta di casella di posta elettronica certificata.
Pur essendo l’estensione .gov.it indirizzata dalle norme esclusivamente per i siti web, molte Amministrazioni hanno fatto la scelta di utilizzare tale estensione anche per i domini di posta elettronica, allo scopo di rendere “maggiormente istituzionali” gli indirizzi di posta elettronica attribuiti a dipendenti e uffici. Tale possibilità rimane nella libera scelta delle Amministrazioni. La Posta Elettronica Certificata (PEC), regolamentata dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e dal DPCM 6 maggio 2009 è un sistema di posta elettronica che consente al mittente di ottenere la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale.
Ai sensi del comma 2-ter, dell’articolo 54 del Decreto legislativo 7 marzo 200530 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta.
Tale indirizzo deve essere costantemente disponibile all’interno della testata ovvero collocato in posizione privilegiata per visibilità della home page del sito.
Per l’estensione delle caselle di posta elettronica certificata si suggerisce l’acronimo ”cert” per una identificazione immediata della tipologia di casella. |
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