| T O P I C R E V I E W |
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Posted - 18/06/2012 : 20:37:06 dal sito giurdanella.it
L’azione giudiziaria o l’impugnazione per conto del Comune possono essere promosse direttamente dal Sindaco, anche in mancanza di una delibera ad hoc della Giunta che lo autorizzi a procedere.
E' quanto afferma il Tar Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza 1348/2012.
I giudici amministrativi affermano infatti che con l’elezione diretta del primo cittadino da parte del corpo elettorale, il sindaco risulta portatore di un’investitura che proviene senza mediazione dagli stessi cittadini, diversamente dagli assessori, la cui investitura trova nel sindaco la propria fonte di legittimazione. Di conseguenza il capo dell'amministrazione comunale non ha bisogno di alcun placet della Giunta affinché il Comune si costituisca in giudizio o promuova un'azione.
Il collegio sottolinea come l’autorizzazione alle liti da parte delle giunta poteva avere una ratio quando il sindaco veniva eletto dal Consiglio comunale e la Giunta era comunque espressione del civico consesso. Ma con la legge 81/1993 si è introdotta l'elezione diretta del primo cittadino, il quale, a sua volta, sceglie la squadra di governo locale.
Il T.U.E.L. affida poi alla Giunta le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo che non sono riservate dalla legge al Consiglio; ai dirigenti comunali spettano invece la guida degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, oltre che tutti i compiti non compresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo. E fra di essi rientra l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Il Tar rigetta pertanto il ricorso di un candidato escluso da un concorso bandito da un Comune della provincia di Messina per la nomina del responsabile del settore Affari generali e vice-segretario dell’ente locale. L’aspirante dirigente sosteneva infatti che l’atto di opposizione al ricorso straordinario sarebbe stato irrituale perché sottoscritto soltanto dal sindaco senza previa deliberazione della Giunta. L’eventuale passaggio dal ricorso straordinario alla sede giurisdizionale, segna anche la modifica del regime degli atti, che devono qualificarsi come processuali solo nel momento in cui si è realizzata definitivamente la trasposizione dal piano del ricorso straordinario a quello del ricorso giurisdizionale. |
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