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T O P I C    R E V I E W
85st Posted - 14/06/2012 : 19:35:11
dal sito leggioggi.it

La seconda sezione del Tar Liguria, con la sentenza n. 746/2012, ha accolto il ricorso presentato da una società cooperativa, classificatasi quarta in una procedura di gara ristretta secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, che chiedeva l'annullamento degli atti di gara.

La cooperativa lamentava l'irregolarità delle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerti economiche, in quanto tale operazione era stata effettuata dai funzionari del comune appaltante anziché dalla Commissione.

I giudici amministrativi di primo grado hanno accolto il ricorso annullando gli atti di gara, ricordando che l'art. 84 D.Lgs. n.163/2006 demanda la totalità delle operazioni di gara relative all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla Commissione giudicatrice, non già ai funzionari incardinati nell’organigramma della stazione appaltante.

Inoltre, dagli atti del verbale di gara, si evinceva che i funzionari comunali avevano proceduto alla verifica dell'integrità e all'apertura dei plichi contenenti anche le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione alla gara. Operazione, che ad avviso dei giudici amministrativi, è propedeutica ed essenziale per la procedura di gara e che deve essere effettuata rigorosamente dalla Commissione, in qualità di organo terzo ed imparziale appositamente costituito da membri in possesso delle competenze tecniche specifiche relative all'oggetto dell'appalto.

Il Tar Liguria evidenzia altresì che l'apertura dei plichi non è avvenuta in seduta pubblica, come stabilito di recente dall'art. 12 d.l. 7 maggio 2012 n. 52 integrativo dell’art. 120, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. La recente normativa ha ribadito infatti che la pubblicità delle sedute, posta a presidio dei principi di correttezza e imparzialità, va osservata per tutte le fasi in cui s’articola la procedura di gara specie se conformata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Così motivando, i giudici amministrativi liguri hanno accolto il ricorso della cooperativa ricorrente annullando gli atti di gara impugnati.

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