| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 29/04/2012 : 18:41:30 Secondo i giudici del Consiglio di Stato in merito all’assunzione della funzione di presidente della commissione da parte di un soggetto che ricopriva ratione temporis la carica di consigliere comunale in un comune diverso da quello che ha indetto la procedura, si applica l’ orientamento interpretativo secondo cui tale causa di incompatibilità può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso.
Una diversa interpretazione, spiegano i giudici di palazzo Spada, verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione.
Gli stessi giudici, in particolare, rimarcano che “detto elemento di collegamento, in mancanza di criteri legali, può essere rinvenuto nella sfera di influenza dell'attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche, sindacali o professionali, per cui se questa in astratto è idonea a riverberare i suoi effetti anche sull'ente che indice la selezione, l'incompatibilità deve ritenersi sussistente, altrimenti deve escludersi, salva la deducibilità delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili consentiti” |
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