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T O P I C R E V I E W
85st
Posted - 01/04/2012 : 17:43:21 Se il bando di una gara in economia e, quindi, regolamentata dal solo art. 125 D.Lgs.n. 163/2006, dispone tuttavia l’espresso rinvio all’art. 83 del codice appalti (che prevede l’individuazione, per ciascun criterio di valutazione, di sub-criteri e sub-punteggi), ciò comporta di conseguenza il vincolo - per la stessa P.A. appaltante – al rispetto delle regole che si è autoimposta e quindi, in presenza di una troppo generica individuazione di detti sottocriteri e sottopunteggi, si deve necessariamente procedere all’annullamento del cottimo fiduciario. Consiglio Stato, V, 29/2/2012, n. 1189