| T O P I C R E V I E W |
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Posted - 01/04/2012 : 17:36:56 Non è consentito ad una Stazione appaltante richiedere, ai concorrenti di una pubblica gara, la dimostrazione del possesso delle dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio da appaltare prima dell’affidamento stesso di detto servizio (ovvero prima della stipula contrattuale), ciò in quanto l’anticipazione del possesso di mezzi ed attrezzature rappresenta un onere sproporzionato per i concorrenti, rischiando quindi di rappresentare un ingiusto elemento di disomogeneità fra i concorrenti e senza, nel contempo, apportare alcun concreto vantaggio per la P.A. appaltante.
Per detta ragione, pertanto, la stazione di gara deve “accontentarsi” della dimostrazione di “disponibilità” – e non di preventiva “proprietà” - delle dotazioni richieste per l’espletamento dell’attività dedotta in gara, disponibilità che si può ottenere anche attraverso la locazione, il leasing, il cottimo , ecc. T.A.R. Napoli, I, 7/3/2012, n. 1159
Avv. Andrea Stefanelli - www.studiolegalestefanelli.it
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