| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 08/03/2012 : 14:20:36 dal sito ancitel.it
Le stazioni appaltanti della PA sono tenute ad adottare procedure e schemi-tipo standard, indicati dal Ministero delle infrastrutture, per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e degli elenchi annuali dei lavori pubblici. Lo stabilisce il decreto 11 novembre 2011, pubblicato dalla GU n. 55 del 6 marzo 2012. Il provvedimento disciplina i seguenti aspetti:
a) *Attività preliminari alla redazione del programma triennale;
b) *Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;
c) *Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa;
d) *Pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, degli aggiornamenti e dell’elenco annuale;
e) *Programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi;
f) *Applicazione e aggiornamento.
Se entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato sono tenute a procedere all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno, come previsto dall'art. 13, comma 3, del DPR 207/2010, le altre stazioni appaltanti (Comuni compresi) devono approvare i medesimi documenti unitamente al proprio bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante.
Il decreto stabilisce inoltre che, per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni debbano individuare un referente da accreditarsi presso gli appositi siti Internet competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza - specifica il decreto - l'accreditamento avverrà per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Secondo il decreto del Ministero delle infrastrutture, per inserire nel programma triennale ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro, le stazioni appaltanti dovranno redigere sintetici studi (ai sensi dell’art. 11 del DPR 207/2010) nei quali vengano riportate le prime indicazioni sugli aspetti relativi alla effettiva natura dell'intervento di cui si preveda la realizzazione. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro sono previsti, invece, studi di fattibilità più approfonditi, come prescritto dall'art. 4 della legge 144/99 ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del citato DPR 207/2010, mentre per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima sommaria dei costi. Quanto all’elenco annuale dei lavori, il provvedimento del Ministero delle infrastrutture stabilisce che l'inclusione di un’opera in questo documento sia subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare, secondo quanto disposto dall'art. 128, comma 6, del D.Lgs. 12 163/2006.
Se necessario, l'elenco annuale potrà essere adeguato in fasi intermedie attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi – conclude il decreto – le amministrazioni potranno operare le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e, in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale, potranno procedere all'adeguamento dello stesso elenco o, ove indispensabile, del programma triennale. (Aldo Musci) |
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