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 Risposte a quesiti SUAP

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T O P I C    R E V I E W
tpa Posted - 03/03/2012 : 14:41:33
dal sito ancitel


1. I diritti di istruttoria

Il DPR 447/1998 prevede i diritti di istruttoria per le pratiche Suap. Il DPR 160/2010 non prevede analoga disposizione. Ciò posto, i Comuni potranno continuare a disciplinare e riscuotere tali diritti?

Risposta


L’art. 3 DPR 160/2010 dispone che il portale Impresa in un giorno, oltre a fornire servizi al Suap, contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dallo Sportello. L’interessato, anche mediante l’Agenzia delle imprese, versa gli importi attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. L’allegato tecnico al DPR 160/2010 contenente le specifiche tecniche, all’art. 13, prevede che il portale debba consentire agli utenti di effettuare i pagamenti per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal Suap, in modalità telematica, per: imposte (bollo assolto in modo virtuale); tasse di concessione governativa; diritti di segreteria, che quindi continuano ad essere dovuti. In relazione alla riscossione dei diritti di istruttoria si ritiene che quanto dispone in termini generali l’art. 3 DPR 160/2010 sia elemento sufficiente a prevederli ed applicarli. Nello specifico nella dizione “oneri comunque denominati” appare possibile prevedere anche i diritti di istruttoria nella misura fissata dai consigli comunali.


2. L’organizzazione

Con il DPR 160/2010 viene riordinata la disciplina degli Sportelli unici per le attività produttive. Si chiede quali siano ora le competenze del Suap e le competenze residuate all'Ufficio Commercio.

Risposta

Il Suap costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva e fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (art. 38, commi 2 e 3, DL 112/2008); attraverso il Suap è assicurato l’espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi (art. 25, c. 1, D.Lgs. 59/2010). Sono attribuite al Suap anche le competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva, salva diversa disposizione dei Comuni interessati e ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte dello sportello. Da quanto sopra vengono meno le motivazioni organizzative per distinguere l’ufficio commercio dal Suap, che dovrebbe riassumere tutte le competenze funzionali attribuite al primo. Resta ferma, ad ogni modo, l’autonomia organizzativa dell’ente e, quindi, la legittimità di eventuali scelte differenti, anche legate alla propria strutturazione ovvero alle esigenze della comunità amministrata.


3. La convenzione

Il Comune sta valutando l’opportunità di aderire ad una convenzione per l’istituzione del Suap in forma associata. Tale convenzione prevede dei costi da ripartire tra i Comuni aderenti. Atteso che l’art. 6 legge 133/2008 prevede che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per l’attuazione della stessa legge, si chiede se sia legittima l’assunzione da parte del Comune delle spese per l’adesione alla suddetta convenzione.

Risposta

Le disposizioni che regolano il SUAP in forma associata richiamano costantemente l’esigenza che il servizio sia realizzato senza aggravi di spesa per gli enti partecipanti. I Comuni associati devono ricercare nei loro organici la persona più idonea, per preparazione e conoscenza dell’economia della zona, da destinare al nuovo ufficio, senza effettuare assunzioni o incarichi che non sono consentiti dalla disciplina generale e dalla norma specifica. L’onere retributivo e contributivo sarà ripartito tra i comuni, in base alla popolazione, per cui nel complesso non vi sarà un aggravio. L’assunzione di tale quota di spesa e di quella relativa ai servizi essenziali previsti dal Regolamento n. 160/2010, è legittimamente disposta insieme - o in seguito - all’adesione alla convenzione, da parte dell’organo deliberante del Comune, con riferimento alle due disposizioni di legge citate, utilizzando locali, strutture, sistemi informatici esistenti e per le spese aggiuntive necessarie imputando le stesse, pro-quota, allo stanziamento iscritto in bilancio per questa finalità.


4. Lo Sportello unico per l’edilizia

Il Comune, fermo restando l’unicità del portale SUAP come canale di accesso, di rilascio automatico della ricevuta della SCIA, di comunicazione telematica con le imprese, intende mantenere lo sportello unico per l’edilizia produttiva all’interno dello sportello unico dell’edilizia privata il cui responsabile riceve le SCIA, le DIA, le istanze di permesso di costruire, inoltra la documentazione alle altre amministrazioni coinvolte, cura i controlli , l’istruttoria, il rilascio degli eventuali provvedimenti. E’ possibile disporre la confluenza delle competenze dello Sportello unico per l’edilizia in quello del Suap ?

Risposta

L’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 160/2010 prevede espressamente che “Salva diversa disposizione dei Comuni interessati e ferma la unicità del canale telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello Sportello unico per l’edilizia”. Si risponde pertanto affermativamente al quesito proprio in relazione al citato disposto del comma 6, art. 4 , a condizione, tuttavia, che il Comune disponga la modifica dei propri regolamenti anche se rappresentati da una sola deliberazione consiliare.
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
85st Posted - 22/03/2012 : 22:33:20

DOMANDA:
Attualmente il suap riceve - trattandole con procedimento unico ex art. 7 DPR 160/2010 - anche le pratiche edilizie presentate da attività economiche o impianti produttivi che non incidono in modo assoluto sull'attività economica o sul ciclo produttivo (es. sostituzione tetto, cambio serramenti, posa insegna) ma che sono pure e semplici pratiche edilizie, che non necessitano di subprocedimenti presso enti terzi se non l'UT urbanistica edilizia. Poichè tale procedura allunga notevolmente i tempi di attesa per il richiedente e crea l'instaurarsi di un procedimento tra 3 soggetti coinvolti (richiedente - suap - utcomunale e successivamente utcomunale - suap - utente) laddove il suap fà da semplice passacarte tra l'utente e l'ut urbanistica edilizia comunale, si chiede se con accordo tra gli enti tali pratiche possano bypassare il suap per essere presentate e trattate direttamente dall'ut urbanistica. In tal modo si eviterebbe un aggravamento del procedimento (vietato dalla legge 241/90) determinato dal coinvolgimento del suap in un procedimento nel quale farebbe solamente da passacarte.


RISPOSTA:
Il SUAP è punto unico di accesso e unico interlocutore per l'impresa. Sono percorribili strade alternative, sotto i profili organizzatorio e funzionale, solo se non negano tale assunto. La direttiva 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi, cristallizza l'orientamento comunitario sul SUAP, pienamente recepito nell'ordinamento interno, secondo il quale esso garantisce la semplificazione, anche come fine immediato rispetto all'uniformità dei procedimenti, vale a dire semplificazione funzionale all'uniformità.

E' garanzia di semplificazione con riferimento alla complessità dei procedimenti relativi all'insediamento produttivo, dalla sua realizzazione strutturale all'esercizio della relativa attività economica, non contraddetta dalla pur vera circostanza che talora, specie quando la complessità è affievolita dalla attivazione di un solo endoprocedimento, magari anche relativo a profili marginali dell'impianto produttivo e il transito attraverso il SUAP può rappresentare un aggravio. Resta comunque fuorviante muovere dalle competenze sostanziali dei singoli uffici ed enti terzi, con riferimento a ciascun insediamento produttivo. Bisogna puntare il focus sul coordinamento di più procedimenti necessari, ancorché attivati in momenti diversi (ciò che dà l'errata percezione che si tratta di singoli procedimenti e la reale percezione di detto aggravio). La normativa di riferimento, in ogni caso, è inequivoca sull'unicità del SUAP come punto di accesso e interlocutore per l'impresa, come può evincersi fondamentalmente dalla seguente disamina normativa.

L'art. 2, comma 1, del d.P.R. 160/2010, con "soggetto pubblico" utilizza un'espressione più generica ma chiarisce in termini di maggiore dettaglio che questi è l'unico riferimento territoriale "per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59".

L'art. 38, comma 3, lett. a), del D.L. 112/2008, ripreso nella definizione di cui alla lettera m) dell'art. 1 del DPR 160/2010, conferma che "lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento".

Di là da altre disposizioni contenute nel nuovo regolamento SUAP di cui al DPR 160/2010, l'art. 4 ai commi 1 e 2 rende chiaro che nella terzietà procedurale rispetto al SUAP ci stanno le amministrazioni ma anche altri uffici comunali ("1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente). Secondo la lettera j) dell'art. 1 sono «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi. L'art. 10, in rubrica Chiusura dei lavori e collaudo, in sintesi, dice che tutto va al SUAP, dall'inizio alla fine lavori. In particolare, l'agibilità dei locali, vieppiù significativa in chiave SUAP, in una visione complessiva dell'insediamento produttivo, posto che la stessa fa riferimento a più profili (oltre quello prettamente edilizio, quello igienico-sanitario, di prevenzione incendi, ecc.). Ciò detto, in ogni caso regna sovrana, anche (soprattutto) sotto il profilo del SUAP l'autonomia organizzatoria dei comuni.

Si fa espressamente rimando a siffatta autonomia per l'inquadramento dell'ufficio SUAP, la sua strutturazione e l'individuazione del responsabile al medesimo preposto. Più nello specifico, si subordina alla potestà di autorganizzazione dei comuni la disposizione secondo la quale "sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva" (SUEP?), ferma restando "l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP". Chi scrive le nuove regole è consapevole del fatto che emergono nel segmento (endo)procedimentale di competenza del settore edilizia, ove nettamente distinto da quello che ospita lo sportello unico, all'internodel comune stesso, le maggiori difficoltà al procedere SUAP. Si consideri preliminarmente che l'incidenza degli endoprocedimenti edilizi, in ordine al numero complessivo degli endoprocedimenti, è mediamente calcolata intorno al 30-35%. Allo stato, gli sportelli unici generalmente non posseggono le competenze e le professionalità necessarie per istruire o, comunque, valutare la documentazione tecnica prodotta (varianti a strumenti urbanistici, cause d'inefficacia della DIA/SCIA edilizia o presupposti fondanti il preavviso di rigetto di un permesso di costruire, ecc.). S' aggiunga la diversa lettura delle norme sulle procedure, che rende viepiù difficoltoso e complicato il dialogo fra gli "amministrativi" del SUAP ed i "tecnici" dell'ufficio edilizia, specie in ordine al rispettodei termini. Per tutto ciò, a tacer d'altro, una pressoché coattiva e automatica confluenza delle competenze in materia di edilizia produttiva nel SUAP non è praticabile senza una certa gradualità, se non si vuole rischiare di far implodere il SUAP stesso, data per scontata l'attivazione del SUE (Sportello Unico Edilizia), se non altro in tutte le realtà comunali ove è attivo il SUAP, il che risulta già molto azzardato. Non può, dunque, il responsabile dello sportello unico attività produttive, senza una preventiva scelta organizzativa di supporto, assumere motivati, ergo legittimi, provvedimenti, né pronunciarsi in materia. La massima integrazione fra SUAP e settore competente per l'edilizia produttiva è, in ogni caso, l'obiettivo a cui tende la riforma del SUAP.

Fermo e impregiudicato l'esposto orientamento e l'impostazione normativa di riferimento, tenuto conto della via telematica esclusiva imposta al SUAP, restano sempre possibili soluzioni organizzative che, senza rinnegare la funzione unificante del SUAP e senza smarrire i centri d'imputazione di responsabilità, riducano ogni aggravio legato alla necessaria intermediazione del SUAP , fra impresa e ufficio/ente terzo [banalmente, solo per rendere l'idea: inoltro della "pratica" contemporaneamente al SUAP e all'ufficio edilizia, il quale ultimo effettua le necessarie verifiche e interloquisce direttamente con l'impresa, nell'ambito della sua attività istruttoria, alla stessa tuttavia presentandosi come SUAP, dietro la medesima interfaccia telematica, ecc., ma deve in ogni caso trasmettere il proprio atto d'assenso (atto interno al procedimento amministrativo, quindi endoprocedimentale) al SUAP, che rilascia il provvedimento finale]. E' in linea l'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rubricato "Costruzioni private", che ha riscritto in chiave SUAP, punto unico di riferimento anche per le pratiche edilizie, in entrata e in uscita, l'art. 20, "Procedimento per il rilascio del permesso di costruire" del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

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