Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio. Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!
T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 27/02/2012 : 18:24:47dal sito internet civicasrl.it
Secondo la Corte di Cassazione, il Comune non risponde dei danni personali occorsi ad un utente della strada quando la caduta non sia stata causata da una insidia del manto stradale, ma dalla sola distrazione dell'utente.
Nella sentenza n. 1310/2012, la Corte di Cassazione ha escluso che il Comune sia responsabile per la mancata custodia delle proprie strade se i danni subiti da terzi siano riconducibili al caso fortuito. Nel caso di specie, rilevato che la pretesa insidia del manto stradale in realtà non era altro che un'ordinaria griglia per lo scolo di acque piovane che presentava un lievissimo avvallamento, non poteva certo dirsi lesa l'aspettativa dell'utente alla regolarità dello stesso. Piuttosto, il sinistro avrebbe potuto essere evitato se il ciclista ricorrente avesse utilizzato l'ordinaria diligenza nel percorrere la via. Proprio il suo comportamento colposo ha escluso la responsabilità del Comune in quanto ha interrotto il nesso causale tra la causa ed il danno, configurando una causa di esclusione oggettiva della responsabilità del custode (art. 1127, comma 2, c.c.).