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T O P I C R E V I E W
85st
Posted - 07/02/2012 : 19:46:24 In una gara pubblica solo un documento presentato, anche parzialmente, può essere regolarizzato - Consiglio di Stato 437/2012 Il rimedio della regolarizzazione documentale di cui all'art. 46, del d. lgs. n. 163/2006, non si applica al caso in cui l'impresa concorrente abbia integralmente omesso di presentare la documentazione la cui produzione è richiesta a pena di esclusione dal bando di gara.
Solo qualora la documentazione prodotta da un concorrente ad una pubblica gara sia presente, ma carente di taluni elementi formali, in modo che sussista un indizio del possesso del requisito richiesto, l'Amministrazione non può pronunciare l'esclusione dalla procedura. In tal caso essa è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già presente, costituendo siffatta attività acquisitiva un ordinario “modus procedendi”, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma.
In sostanza, solo quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, deve ritenersi consentita la sua regolarizzazione se la violazione è squisitamente formale ed il rimedio, in concreto, non altera la "par condicio" tra i concorrenti. Pertanto, nel caso in esame, in cui la dichiarazione attestante la capacità economica e la solvibilità di detta società non era stata presentata, comunque l’Amministrazione non avrebbe potuto far ricorso all’istituto della integrazione documentale.
La possibilità di integrazione della documentazione incompleta depositata nei termini assegnati nel bando di gara, inoltre, non poteva comunque essere esercitata in questa vicenda perché volta ad integrare documenti che avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione in quanto attinenti a requisiti essenziali per la partecipazione (Consiglio Stato, sez. V, 02 agosto 2010, n. 5084).