| T O P I C R E V I E W |
| piscino |
Posted - 04/12/2011 : 14:47:23 dal sito www.studiolegalestefanelli.it
La mancata comunicazione ex art. 79, comma 5° non è, di per sé, valido motivo d’illegittimità del procedimento di gara
L’art. 79, comma 5° del D.Lgs.n. 163/2006 stabilisce che la comunicazione d’esclusione e/o d’aggiudicazione sia inoltrata, al diretto interessato, entro e non oltre 5 giorni dalla sua determinazione, ma il Consiglio di Stato ha stabilito che il mancato rispetto di detto termine non può rappresentare, da solo, valido motivo d’illegittimità del procedimento di gara. In altri termini il concorrente che non si vede pervenire la comunicazione di propria esclusione e/o d’aggiudicazione ad altro partecipante entro 5 giorni dalla sua assunzione non potrà impugnare, come unico motivo d’illegittimità, la sua mancata tempestiva comunicazione che, secondo il Consiglio di Stato, gli consente (tutt’al piu’) di far decorrere il termine per la tempestiva impugnazione solo dalla piena ed effettiva conoscenza del provvedimento lesivo dei suoi interessi. Cons.Stato, IV°, 6/10/2011, n. 5491
Avv. Andrea Stefanelli
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