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T O P I C R E V I E W
piscino
Posted - 29/11/2011 : 21:19:29tratto dal sito ancitel.it
La mancanza di un’apposita dichiarazione sugli obblighi verso i disabili non determina l’esclusione dalla gara. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la decisione n. 6240/2011, chiarendo che, in base a una “valutazione sostanzialistica” dell’esistenza di cause ostative alla ammissione alla gara, solo il difetto dei requisiti richiesti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili è idoneo a determinare l’esclusione dei concorrenti.
Il Consiglio di Stato condivide l'orientamento giurisprudenziale che ritiene doveroso, in mancanza di esplicite previsioni escludenti in base alla lex specialis, effettuare una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause di esclusione, nella considerazione che il primo comma dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 ricollega l'esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l'ipotesi della “mancata o non perspicua dichiarazione”. Di conseguenza solo l'insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall'art. 38 citato implica, "ope legis", l'effetto espulsivo