| T O P I C R E V I E W |
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Posted - 03/11/2011 : 10:24:51 Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 18 ottobre 2011, n. 5560: i provvedimenti costitutivi della procedura referendaria comunale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti costitutivi della procedura referendaria comunale consultiva, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del giudice ordinario. |
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