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T O P I C    R E V I E W
85st Posted - 12/12/2013 : 12:42:00
L'esenzione Imu a partire dal saldo 2013 per i "fabbricati-merce" non si estende ai casi di ristrutturazioni «incisive», che comprendono la demolizione e ricostruzione del fabbricato oppure gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e quelli di restauro e risanamento conservativo. Finché l'intervento è in corso, si paga l'imposta sull'area edificabile.
A chiarire la portata delle nuove regole dell'Imu per gli immobili invenduti e non locati delle imprese costruttrici è la risoluzione 11/2013, diffusa ieri dal dipartimento Finanze.
La base di partenza è l'esenzione riconosciuta dal decreto «Imu-2» (Dl 102/2013) agli immobili che la crisi dell'edilizia ha trattenuto nel "magazzino" delle imprese. Ma che cosa accade alle case in costruzione? Il decreto non ne parla, ma il dipartimento Finanze risolve la questione sulla base di un doppio riferimento normativo. Il primo passo è la legge Ici (Dlgs 504/1992), che all'articolo 5, comma 6 tratta come area fabbricabile l'immobile in corso di demolizione e ricostruzione; a sua volta, il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) equipara ai fabbricati in costruzione quelli oggetto di interventi di «incisivo recupero» (articolo 3, comma 1, che alla lettera c cita il restauro, alla d la ristrutturazione edilizia profonda e alla f la ristrutturazione urbanistica). Risultato: fino a che le opere sono in corso, si paga l'Imu sull'area fabbricabile, mentre quando i lavori finiscono l'immobile rientra nell'esenzione dei "fabbricati-merce".
Esenzione che, va ricordato, opera solo dal 30 giugno, e quindi non coinvolge l'acconto 2013. Per questa ragione, nei Comuni che hanno alzato l'aliquota nel corso dell'anno, le imprese dovranno comunque versare entro il 16 dicembre il conguaglio sull'imposta dovuta per il primo semestre, cioè la differenza fra l'acconto calcolato con aliquota 2013 e quello già versato, e basato sulle regole 2012.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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