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 Dichiarazione Imu finalmente

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T O P I C    R E V I E W
85st Posted - 02/11/2012 : 16:46:11
La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune che ha deliberato la riduzione di aliquota per gli immobili locati solo se il contratto di locazione e di affitto sono stati registrati prima del 1° luglio 2010.

L'ex coniuge assegnatario è tenuto a presentare la dichiarazione Imu solo quando il comune in cui si trova l'ex casa coniugale non coincide né con il comune di celebrazione del matrimonio, né con quello di nascita.

La dichiarazione Imu relativa agli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero deve essere presentata solo nel caso in cui il comune abbia deliberato che l'unità immobiliare posseduta da tali soggetti debba considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale.

Resta fermo il termine del 30 novembre 2012 per la presentazione della dichiarazione Imu 2012 per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, il termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione Imu decorre dalla chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi.

Sono queste le più significative modificazioni apportate alla bozza delle istruzioni del modello di dichiarazione Imu dai tecnici del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze a seguito della consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 19 ottobre, che è servita agli interessati per formulare suggerimenti sulle questioni che ritenevano aver bisogno di maggior comprensibilità o approfondimento.

I risultati della consultazione hanno portato, quindi il Mef ad integrare sia il modello di dichiarazione Imu che la bozza delle istruzioni relative alla sua compilazione in molti dei punti sui quali si erano concentrate le numerose richieste di intervento chiarificatore.

Il modello può dirsi, quindi, definitivo visto che è stato firmato il decreto con cui viene approvato ufficialmente.
Una questione che aveva sollevato molte polemiche anche da parte della stampa specializzata è quella relativa alla necessità o meno di presentare della dichiarazione nel caso in cui il comune abbia deliberato la riduzione di aliquota per gli immobili locati.
La precisazione, ribadita a chiare lettere nel paragrafo 1.3. delle istruzioni, viene incontro alle esigenze di chiarezza che devono sottendere i documenti della pubblica amministrazione ed evitano di arrivare allo stesso risultato attraverso l'interpretazione di principi che erano comunque presenti nella bozza, in base ai quali sussiste l'obbligo dichiarativo nei casi il comuni non è in possesso di tutte le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria; di contro, tale obbligo viene meno se il comune ha già a disposizione le informazioni in questione.

Alla fattispecie in esame, tuttavia, non si può dare sempre una risposta nel senso più favorevole al contribuente, come molti hanno affermato, in quanto è solo dal 1° luglio 2010, che a norma dall'art. 19, commi 15 e 16, del dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al momento della registrazione dei contratti di locazione e di affitto, i dati catastali relativi all'immobile devono essere comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Ciò comporta che per quei contratti che sono stati registrati prima di tale data, mancando, i dati catastali, permane l'obbligo dichiarativo Imu, a meno detti dati non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del dl n. 78 del 2010.
Ad ogni modo non c'è necessità di presentare la dichiarazione se il comune ha previsto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell'agevolazione, consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna di una copia del contratto di locazione o la presentazione di un'autocertificazione.

Un altro aspetto su cui è stato sollecitato un approfondimento riguarda il caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per il quale il comma 12-quinquies dell'art. 4 del dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

In tale ipotesi si deve considerare il fatto che il provvedimento del giudice viene comunicato al solo comune di celebrazione del matrimonio, il quale deve poi informare il comune d nascita degli ex coniugi dell'avvenuta modificazione dello stato civile. Ciò comporta che la dichiarazione Imu deve essere presentata solo se il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile assegnato non coincide né con il comune di celebrazione del matrimonio, né con il comune di nascita.
Riguardo agli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato viene precisato che la dichiarazione deve essere presentata nel solo caso in cui il comune abbia deliberato che l'unità immobiliare posseduta da tali soggetti debba considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale.

Nessun adempimento dichiarativo è, poi richiesto nel caso in cui il comune deliberi di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; infatti, in tali ipotesi il comune è a conoscenza del trasferimento della residenza da parte del soggetto destinatario dell'agevolazione.

Deve invece, essere presentata la dichiarazione relativa al fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione. Riguardo a tale assunto, già presente nella precedente bozza, il Mef ha precisato che per costi aggiuntivi si intendono i costi ulteriori che possono essere sostenuti successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che possono determinare una variazione, sia in aumento e sia in diminuzione, del valore venale. Riguardo a tali immobili è stato evidenziato che il termine di 90 giorni entro i quali presentare la dichiarazione decorre dalla chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi.

Minime sono state, invece, le modifiche apportate al modello di dichiarazione, ma non senza significato. Infatti nella nota 1 il punto 7 è stato distinto nei seguenti punti:

7.1 per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del Tuir;
7.2 per immobili posseduti da soggetti passivi Ires;
7.3 per immobili locati.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
85st Posted - 02/11/2012 : 16:46:48
La dichiarazione Imu può essere trasmessa anche in via telematica con posta certificata. I comuni possono in ogni caso stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative.

È quanto si legge nel decreto ministeriale prot. 23899 del 30 ottobre 2012 recante il modello di dichiarazione dell'Imu, e le relative istruzioni che è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma reperibile sul sito www.finanze.gov.it

Il modello di dichiarazione Imu vale sia per il 2012 che per gli anni successivi; tale scelta operata dai tecnici del dipartimento delle finanze, sulla scia di quanto è avvenuto per il modello Ici 2008, è sicuramente dettata dalla semplificazione determinata dal fatto che ormai l'obbligo dichiarativo Imu è rimasto in vita per ipotesi assai limitate, per cui sia i comuni sia i contribuenti non dovranno, pertanto, aspettare ogni anno l'approvazione di un nuovo modello, come si era costretti a fare per l'Ici.

Una novità del modello Imu è che non deve essere più redatto in tre esemplari ma in due con la dicitura «originale per il comune» e «copia per il contribuente».

Infatti, non è stata ritenuta più necessaria la «copia per l'elaborazione meccanografica».

Come era facile prevedere, viene precisato che i comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

Detti modelli sono peraltro disponibili anche nel sito internet del ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione pdf editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite nell'art. 4 del decreto.
È anche autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le citate caratteristiche tecniche e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del decreto ministeriale.
Riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione il decreto precisa che essa deve essere effettuata:

mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati; se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione Imu deve essere presentata a tutti i comuni sui cui territori insiste l'unità immobiliare;
a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione Imu 20», indirizzata all'ufficio tributi del comune competente;
in via telematica con posta certificata.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione è, infatti, considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Nell'ottica di dare ampio spazio alla potestà regolamentare degli enti locali il decreto precisa, inoltre, che il comune può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

FONTE: ITALIA OGGI

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