| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 08/10/2012 : 14:52:39 Il Consiglio di Stato ha bocciato il decreto del Tesoro per l'applicazione dell'Imu sugli enti non commerciali, e quindi anche sulla Chiesa. Il decreto, secondo Palazzo Spada, in molte parti «esula» dalle competenze che erano state affidate dalla legge.
Il ministero dell'Economia, con il decreto sull'Imu per la Chiesa, è praticamente andato oltre i poteri regolamentari che gli erano conferiti espressamente dalla legge. Questa in sintesi la critica del Consiglio di Stato nel parere ufficiale reso noto oggi dopo qualche anticipazione di stampa dei giorni scorsi.
Ora il Tesoro dovrà rispondere entro fine anno dal momento che la legge prevede il via alla applicazione dell'imposta dal 1/o gennaio 2013. «Trattandosi di un decreto ministeriale – si legge nel parere - il potere regolamentare deve essere espressamente conferito dalla legge e, di conseguenza, il contenuto del regolamento deve essere limitato a quanto demandato». Deve invece «essere rilevato – fa notare il Consiglio di Stato - che parte dello schema in esame è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali. Tale aspetto esula - si sottolinea nel parere - dalla definizione degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale in caso di utilizzazione dell'immobile mista 'c.d. indistinta' e mira a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività». E ancora: «L'amministrazione ha compiuto alcune scelte applicative, che non solo esulano dall'oggetto del potere regolamentare attribuito, ma che sono state effettuate in assenza di criteri o altre indicazione normative atte a specificare la natura non commerciale di una attività».
Il Consiglio di Stato, bocciando il decreto del tesoro sull'Imu alla Chiesa, non solo critica il fatto che il ministero abbia «esulato» dalle proprie competenze regolamentari ma anche l'«eterogeneità» dei criteri utilizzati per le convenzioni con lo Stato per le attività erogate dalle onlus in campo sanitario, culturale o sportivo.
Per stabilire i criteri di convenzione, si legge nel parere del Consiglio di Stato, «in alcuni casi è utilizzato il criterio della gratuità o del carattere simbolico della retta (attività culturali, ricreative e sportive); in altri il criterio dell'importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali (attività ricettiva e in parte assistenziali e sanitarie); in altri ancora il criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio (attività didattiche). Non è questa la sede per verificare la correttezza di ciascuno di tali criteri, ma la loro diversità e eterogeneità - fa notare ancora il Consiglio di Stato - rispetto alla questione dell'utilizzo misto conferma che si è in presenza di profili, che esulano dal potere regolamentare in concreto attribuito».
Per i giudici amministrativi «tali profili potranno essere oggetto di un diverso tipo di intervento normativo o essere lasciati all'attuazione in sede amministrativa sulla base dei principi generali dell'ordinamento interno e di quello dell'Unione europea in tema di attività non commerciali» |
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| tpa |
Posted - 10/10/2012 : 20:41:44 Sarà una correzione in corsa a definire una volta per tutte la tassazione Imu degli immobili della Chiesa e degli enti no profit per il 2013. Nel decreto sulle autonomie locali – in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – sarà inserita una norma di legge che "delega" il Governo a chiarire per regolamento cosa si debba intendere per «attività svolte con modalità non commerciale». Definendo finalmente in modo chiaro il perimetro delle esenzioni dall'Imu e dribblando le osservazioni del Consiglio di Stato, che proprio per una sorta di eccesso di delega aveva bocciato il decreto attuativo dell'Economia.
La definizione di «modalità non commerciali» è un punto centrale per l'applicazione dell'Imu a beni ecclesiastici, fondazioni e soggetti del terzo settore, e risente di quasi dieci anni di sentenze della Cassazione e modifiche normative. L'ultima delle quali era stata introdotta con il decreto cresci-Italia di inizio anno (Dl 1/2012) per fermare una procedura comunitaria di infrazione per aiuti di Stato alle imprese. Alla luce di quest'ultima correzione, si è creato un doppio binario:
- come regola generale, l'esenzione dall'Imu è subordinata alla condizione che le attività si svolgano con modalità non commerciali; - per il 2013, inoltre, si potrà applicare l'esenzione parziale dell'Imu agli immobili a uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per attività commerciali e in parte per fini istituzionali.
Il regolamento bocciato dal Consiglio di Stato doveva dettare le regole per "dividere" in due ai fini dell'Imu i fabbricati a uso promiscuo, ma – con l'occasione – introduce anche una definizione di «modalità non commerciali» per lo svolgimento dell'attività. Da qui lo stop dei magistrati amministrativi.
Il Governo ha ribadito ieri la volontà di risolvere la questione entro il 1° gennaio 2013 con una «norma primaria» in grado di fare da scudo al regolamento, scegliendo il veicolo legislativo più veloce tra quelli disponibili, dato che la legge di stabilità avrebbe richiesto tempi più lunghi, mentre il decreto legge entrerà subito in vigore.
FONTE: IL SOLE 24 ORE |
| vincenti |
Posted - 10/10/2012 : 08:46:54 9 Ottobre 2012
Il Governo, preso atto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere depositato il 4 ottobre 2012 sullo schema di regolamento ministeriale relativo all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per gli immobili utilizzati con modalità non commerciali (per il caso di utilizzazione mista “indistinta”), ha ritenuto di intervenire integrando la norma primaria, nel punto in cui autorizza l’intervento regolamentare, inserendo anche i requisiti che devono avere le attività per essere definite come non commerciali.
Le linee guida, pertanto, definiranno le modalità e le procedure della dichiarazione e gli elementi rilevanti per quantificare il rapporto proporzionale tra attività commerciali e non. Definiranno inoltre i requisiti, sia generali che di settore, per poter qualificare come svolte con modalità non commerciali le attività di vario tipo (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive).
Pertanto il quadro regolatorio, sia primario che secondario, sarà completamente definito in tempo per il periodo annuale di imposta (che decorre dal 1 gennaio 2013) con l’effetto di pieno adeguamento al diritto comunitario e con la determinazione delle situazioni assoggettabili alla imposta in questione. |
| tpa |
Posted - 08/10/2012 : 18:58:35 NON DECIDE IL MINISTERO DELL’ESENZIONE IMU SU IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI - CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE CONSULTIVA, 4180/2012
Non è compito del Ministero dare attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. Così si è pronunciato il Consiglio di Stato riguardo allo “Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento avente ad oggetto la determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504”.
I giudici di Palazzo Spada, peraltro, ricordano che proprio sulla analoga questione dell’esenzione dall’ICI la Commissione europea ha avviato il 12 ottobre 2010 una indagine al fine della valutazione della sussistenza di un aiuto di Stato, avente ad oggetto anche la circolare del Ministero delle finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, che in parte trattava aspetti oggetto del presente schema. Ciò impone, secondo gli stessi giudici, estrema prudenza nell’individuare lo strumento idoneo a fare chiarezza sulla qualificazione di una attività come non commerciale e tale strumento non appare poter essere il presente regolamento per le ragioni anzidette (quanto meno per le parti contenute in alcune definizioni e negli articoli 3, 4 e 7, comma 1). |
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