Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Home | Profilo | Registrati | Messaggi attivi | Membri | Cerca | FAQ
 I Forum
 Gli Enti Locali
 Tributi Locali
 Ravvedimento IMU

Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!

Screensize:
UserName:
Password:
Modalita' di formattazione:
Formattazione: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Allinea a sinistraCentratoAllinea a destra Inserisci riga orizzontale Inserisci linkInserisci email Inserisci codiceInserisci quota in rispostaInserisci elenco puntato
   
Messaggio:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

 
   

T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 18/06/2012 : 17:56:26
In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% dall'1.1.2012. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Quindi se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente l’IMU relativa alla prima rata dell'anno 2012 ti puoi ravvedere così come segue:

ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2102. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per la prima rata, dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Modalità di compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Ab. principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune: 3913
Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916 - Codice IMU quota Stato: 3917
Altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: 3918 - Codice IMU quota Stato: 3919
Terreni agricoli: Codice IMU quota Comune: 3914 - Codice IMU quota Stato: 3915
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
vincenti Posted - 19/06/2012 : 15:29:24
Scaduto il termine per il versamento della prima rata Imu, si analizzano le possibilità di sanatoria cui possono ricorrere i contribuenti inadempienti.

In primo luogo vi è da precisare che sanzioni ed interessi non sono applicabili in caso di errore nella determinazione dell'importo dovuto, in quanto in occasione del saldo 2012 (che scade il 17 dicembre 2012) la rata relativa all'intero anno comprenderà anche il conguaglio della prima rata.

Coloro che invece non hanno provveduto affatto a versare la prima rata Imu potranno avvalersi delle tre forme previste di ravvedimento. Il ravvedimento cd. "sprint" potrà essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con una maggiorazione dello 0,2% al giorno a titolo di sanzione. Il ravvedimento cd. "breve o mensile" potrà essere effettuato dopo il quindicesimo giorno e fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza per il termine per il versamento, con applicazione della sanzione del 3%. Il ravvedimento cd. "annuale" potrà essere effettuato entro un anno, con applicazione della sanzione del 3,75%. Su quest'argomento l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le sanzioni e gli interessi applicabili devono essere versati congiuntamente all'imposta dovuta in relazione alla quota spettante al Comune e a quella spettante allo Stato (risoluzione 35/E del 12 aprile 2012).

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Il Forum del Governo Locale © Piscino.it Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000


Eugenio PISCINO - Copyright© 1998-2013 - All rights reserved
Xhtml validato  CSS validato