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T O P I C    R E V I E W
MASSIMO Posted - 19/11/2007 : 18:05:13
Il Sindaco nomina Responsabile dell'UT una figura esterna di alta professionalità, con contratto a tempo determinato e a tempo parziale. Il Professionista deve svolgere l'attività lavorativa per un totale di 18 ore settimanali rispetto alle 36 ore previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno, pari al 50% dell'orario di lavoro full time. Il Periodo in contestazione va dal 01/04/2005 al 31/12/2005. Allo stesso il decreto veniva riconosciuto una retribuzione di posizione su base annua pari a € 12.911,43 per 13 mensilità. Il periodo di durata di rapporto è di giorni 270 e al professionista è stata corrisposta una retribuzuione di posizione pari a € 9.683,55 - SECONDO ME eccedente di 3.683,55 l'importo della retribuzione di posizione massima teoricamente concedibile, riproporzionata in base al tempo di impiego e al periodo di effettivo rapporto pari a € 6.000,00 (50% di 16.000,00 x 270 : 360) così come previsto dall'art. 4, comma 2-bis del CCNNL del 14/9/2000 come modificato dall'art. 11, comme 1 del CCNN 22/01/2004.
Secondo VOi è giusta questa interpretazione?
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
MASSIMO Posted - 23/11/2007 : 14:34:18
Sono convinto anch'io leggendo attentamente l'art. 4 comma 2 del CCNL del 14.9.2000 attraverso l'introduzione nel corpo dello stesso art. 4 di un comma 2-bis che l'indennità di posizione non debba necessariamente essere riconosciuta e applicata al 50%.
Perchè allora il Collegio dei Revisori in Consiglio Comunale, trasmettendo il tutto alla Corte dei Conti, ha riproposto il calcolo della retribuzione in base al tempo di impiego e al periodo di effettivo rapporto considerando la formula del 50% di 16.000,00 x 270 giorni di lavoro : 360?
Le nostre sono considerazioni oppure si possono contrastare con normative reali, il comma 2bis va interpretato?
MASSIMO Posted - 20/11/2007 : 08:33:43
Quindi secondo te non vi sono somme in eccedenza... Il Comune riconoscendo tale retribuzione ha eseguito il calcolo giusto?
piscino Posted - 19/11/2007 : 23:55:47
Il nuovo articolo 4 comma 2bis del CCNL del 14 settembre 2000 (così come introdotto dall'articolo 11 comma 1 del CCNL del 22 gennaio 2004) è vero che prevede che Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione ma che non vuol dire che l'indennità di posizione debba essere riconosciuta e applicata al 50 per cento.
In considerazione che il massimo applicabile è 16 mila euro (nel caso delle alte professionalità) l'attribuzione di 12.911 euro può essere considerata come una riproporzionamento della retribuzione di posizione.

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