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 nuove tariffe post approvaz. bilancio

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T O P I C    R E V I E W
annam Posted - 12/09/2008 : 13:53:53
In concomitanza con l'approvazione del bilancio 2008 è stato adottato l'atto - di Giunta - inerente i servizi a domanda individuale.
Ora l'amministrazione intende attivare un nuovo servizio, quindi non compreso nella richiamata delibera di giunta, ponendo a carico dei cittadini in costo del servizio, con copertura del 100% (scuola integrata per l'anno sc. 2008/2009).
Nel marasma di norme che ci piovono quotidianamente, c'è qualche disposizione che impedisce di adottare - oggi - un'integrazione ai servizi a domanda individuale con determinazione e applicazione delle tariffe?
L'effetto, entrata e spesa, verrebbe registrato mediante successiva variazione di bilancio.
Preciso che si tratta di NUOVO servizio, non di aumento di tariffe già esistenti (non posso per effetto del D.L. 112/2008).
Grazie.
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Monti Posted - 16/09/2008 : 13:22:01
Ti riporto un parere ANCI.

Domanda:

Con parere reso con delibera n. 14/2006, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha ritenuto che le delibere relative alla determinazione della misura delle tariffe dei servizi comunali possano essere assunte, anche con efficacia dal 1° gennaio, entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di esercizio , ma in ogni caso prima di detta delibera di approvazione.

Si chiede se a vostro parere ciò impedisce modifiche tariffarie in corso di esercizio, eventualemnte sulla base di specifiche variazioni di bilancio e con decorrenza dalla data di approvazione delle modifiche tariffarie, in relazione alle seguenti ipotesi:

- revisione delle tariffe scolastiche ( mense, trasporti ecc.) all'avvio del nuovo anno scolastico;
- necessità di correggere squilibri della gestione;
- istituzione di nuovi servizi in corso d'anno.

Risposta:

L’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con il primo comma, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.

Con il parere espresso il 21 luglio 2006, n. 14/2006, la Corte dei conti, Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, ha precisato che la deliberazione di determinazione delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici effettuati dall’ente può essere adottata entro il termine differito stabilito per il bilancio di previsione e deve sempre precedere la deliberazione di approvazione del bilancio in modo da assicurare la congrua previsione delle entrate, l’adeguata copertura delle spese e l’equilibrio complessivo dello stesso bilancio.

Con il parere è stato inoltre confermato che le deliberazioni relative all’adozione delle tariffe, adottate successivamente al 1° gennaio purché entro il termine differito per legge per l’approvazione del bilancio e precedentemente ad essa, hanno efficacia dall’inizio dell’esercizio secondo quanto dispone l’art. 27, comma ottavo, della legge n. 448/2001.

L’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 è stato integrato dall’art. 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il comma 1-bis con il quale è stabilito che “le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario.
L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”.

I provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, prescritti dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, possono comportare l’adozione di modifiche delle tariffe, sia per correggere gli squilibri, sia per l’adeguamento a maggiori costi per il nuovo anno scolastico.

L’istituzione di nuovi servizi in corso d’anno, non previsti in bilancio, legittima l’adozione delle relative tariffe nel corso dell’esercizio, disposto dall’art. 117 del Tuel.

Il comma 1-bis dell’art. 54 consente, ove necessario, revisioni tariffarie anche dopo il termine stabilito dall’art. 193 del Tuel. Si ricorda infine l’obbligo degli enti che hanno dichiarato il dissesto di assicurare la copertura del costo di gestione dei servizi entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di dissesto, obbligo stabilito dall’art. 251 del Tuel.

La Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha espresso il suo parere su quanto alla stessa sottoposto da un Comune e non ha fatto riferimento, presumibilmente perché non richiesta, al comma 1-bis dell’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.

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