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T O P I C    R E V I E W
annetta Posted - 17/10/2007 : 14:56:41
avete notizie sulla questione della non assoggettabilità all'irap delle indennità e dei gettoni di presenza percepiti dagli amministratori degli eell?
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
sicignano Posted - 19/10/2007 : 18:22:12
DA ITALIA OGGO 19 10 2007
Con la risoluzione n. 274 l'Agenzia delle entrate ha dettato chiarimenti sul trattamento fiscale
Compensi, l'Irap la paga il comune

A carico degli enti locali le indennità per cariche elettive

Sui compensi agli amministratori l'Irap è a carico del comune anche se sono professionisti. L'Agenzia delle entrate - direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione n. 274/E del 28 settembre 2007 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai fini Irap alle indennità ed ai gettoni di presenza che gli amministratori degli enti locali, i commissari prefettizi e gli organi straordinari, percepiscono per l'esercizio delle loro funzioni, confermando che le indennità per cariche elettive di cui alla lett. g), comma 1, dell'art. 50, del Tuir sono oggettivamente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi soggetti in tutti i casi ad Irap a carico dell'amministrazione pubblica erogante, a prescindere dall'esercizio o meno di un'arte o professione o impresa da parte del percettore.
Questo intervento è finalizzato a portare un po' di chiarezza sulle incertezze generate nei giorni successivi alla diffusione della risoluzione n. 274/E da alcune interpretazioni discutibili apparse in dottrina sull'argomento. In particolare, ricordato che la base imponibile Irap delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/01 è individuata, ai sensi dell'art. 10-bis del dlgs n. 446/97, dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Tuir (comprese le co.co.co.), nonché per attività di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), Tuir, l'art. 50 stabilisce alla lett. f) che costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano abitualmente un'arte o una professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale della sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo stato.

A differenza della lett. f), che tratta le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, la successiva lett. g) del medesimo art. 50 del Tuir stabilisce invece che sono assimilati al reddito di lavoro dipendente le indennità di cui all'art. 1 della legge n. 1261/65, e all'art. 1 della legge n. 384/79, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge n. 816/85 (sindaci di comuni, assessori comunali, presidente e assessori provinciali), nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del presidente della repubblica.

Ora, mentre per l'esercizio di una pubblica funzione la loro qualificazione tra i redditi assimilati al lavoro dipendente richiede anche che dette retribuzioni non siano percepite da soggetti che esercitano un'arte, una professione oppure un'impresa, altrimenti il relativo reddito viene «attratto» ai fini tributari nella categoria dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa (risoluzione entrate n. 68/04) e concorre alla formazione della base imponibile Irap a carico del percettore, detta «attrazione» non opera nelle ipotesi contemplate nella seconda parte della stessa lett. f) (compensi corrisposti ai giudici di pace) e per le indennità per cariche elettive, di cui alla citata lett. g), per le quali anche secondo i tecnici dell'Agenzia delle entrate «trattasi di fattispecie tipiche, specificamente individuate, in relazione alle quali risulta irrilevante l'ulteriore attività esercitata dal percettore del reddito (manca nella norma una specifica previsione analoga a quella di cui alla seconda parte della lettera f)».

Conseguentemente, nel caso prospettato dal comune istante, se i compensi erogati dal comune sono qualificabili, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. g), del Tuir, come redditi assimilati al lavoro dipendente in quanto indennità corrisposte per cariche elettive, sui soggetti percettori non può gravare direttamente alcuna somma a titolo di Irap, poiché l'obbligazione tributaria sorge invece a carico dell'amministrazione pubblica erogante.

Per inciso, nel caso in cui la misura dei compensi o delle indennità venga stabilita con decreto ministeriale, l'Agenzia ha ritenuto che l'Irap a carico del comune «possa ritenersi compresa nell'importo indicato nel decreto solo qualora il decreto stesso, o una norma primaria espressamente dispongano in tal senso».

SALUTI
annetta Posted - 18/10/2007 : 11:26:56
Grazie per l'articolo. finalmente mi è chiara la questione. ciao
annetta Posted - 18/10/2007 : 10:46:35
e quindi come vi regolate da oggi in poi?
piscino Posted - 17/10/2007 : 16:04:58
Ti posto un articolo apparso su italiaoggi del 2 ottobre che descrive bene tutta la questione


Sindaci esenti da Irap
Esenti da Irap le indennità degli amministratori locali. I compensi erogati dal comune sono qualificabili come redditi assimilati a lavoro dipendente, con la conseguenza che sui percettori non può gravare alcuna somma a titolo di imposta regionale sulle attività produttive. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 274 del 28 settembre 2007 nella quale ha risposto a un'istanza di interpello del dipartimento affari interni e territoriali del Viminale. Il ministero dell'interno ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale delle indennità e dei gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali (ma anche dai commissari prefettizi e dagli organi straordinari) per l'esercizio delle loro funzioni. L'Agenzia delle entrate, dopo aver ribadito che ai sensi della normativa Irap (dlgs 446/1997) le amministrazioni pubbliche devono ritenersi soggetti passivi d'imposta, ha operato un distinguo tra i compensi erogati per l'esercizio di pubbliche funzioni (per esempio, gli emolumenti agli organi straordinari di liquidazione), disciplinati dalla lettera f) dell'art. 50 del Tuir, e le indennità per cariche elettive, previste invece dalla lettera g) della stessa norma.
I primi costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente solo a condizione che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano abitualmente un'arte o una professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Nel caso delle indennità per cariche elettive, invece, ha chiarito l'Agenzia, «risulta irrilevante l'ulteriore attività esercitata dal percettore di reddito». Trattandosi dunque di redditi assimilati al lavoro dipendente, «sui soggetti percettori non può gravare nessuna somma a titolo di Irap». Infatti, «l'art. 2 del dlgs 446/1997», ha precisato l'Agenzia diretta da Massimo Romano, «stabilisce che il presupposto per l'applicazione dell'Irap è costituito dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Detto presupposto non può pertanto configurarsi per i soggetti che percepiscono compensi assimilati al lavoro dipendente, la cui attività non è riconducibile a quella prevista dalla disposizione». «Il presupposto impositivo», ha concluso l'Agenzia delle entrate, «si realizza pertanto nei confronti del comune in quanto amministrazione pubblica». Francesco Cerisano



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