T O P I C R E V I E W |
aldera |
Posted - 27/08/2008 : 09:46:54 l'esercizio si è chiuso a consuntivo con un disavanzo pari a 200.000, di cui - 220.000 da fondi non vincolati e + 20.000 da fondi per finanziamento spese in c. capitale. si può utilizzare l'avanzo da fondi in c. capitale per coprire parte del disavanzo da fondi non vincolati, iscrivendo in sede di riequilibrio nelle spese correnti un disavanzo di 200.000 o si deve mantenere distinto il disavanzo di parte corrente dall'avanzo di parte capitale? |
4 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
aldera |
Posted - 27/08/2008 : 13:37:22 Molte Grazie a Paolo per il suo aiuto, non ho spiegato bene che l'avanzo di parte vincolata di 20.000 deriva dai residui e non dalla gestione di competenza, quindi da quanto detto da Paolo e dall'orientamento della Corte dei Conti che ho citato desumo che non posso utilizzarlo per coprire il disavanzo di parte corrente. Grazie per ogni altro eventuale parere |
PaoloGros1958 |
Posted - 27/08/2008 : 12:58:25 Certamente, ma mi riferivo ad un avanzo di + 20.000 come tu indichi proveniente dalla normale gestione corrente ovvero: - maggiori entrate del titolo quarto ( oneri od altro) rispetto allo stanziamento di bilancio.
Il caso esposto e valutato dalla Corte dei conti rileva un avanzo che proviene da " somme a suo tempo impegnate ( precedenti la competenza) ai sensi art.183 V comma ( quindi anche da avanzo anni precedenti) e non completamente utilizzate e che quindi vanno a comporre avanzo in c/capitale poiche' eliminate come residui passivi.
Nel tuo caso ( almeno come lo hai esposto) mi sembrava che tale avanzo provenisse per maggiori entrate non utilizzate della competenza in conto capitale. Non dimentichiamo che l'art.193 lettera "c" permette l'utilizzo di "avanzo" per il riequilibrio del bilancio stesso ove " non possa provvedersi con mezzi ordinari"
Il disavanzo poi si inserisce prima di ogni posta in uscita proprio perche' non e' riferibile alle quattro componenti.
La Corte infine ( credo a seguito di una operazione contabile assai artata) conclude "appare" e non " non e' corretto" in quanto una simile affermazione sarebbe contraria alle norme stesse del T.U. che ti avevo espresso precedentemente.
Io mi sentirei di fare l'operazione ma ovviamente lascio a te ogni interpretazione . Buon lavoro |
aldera |
Posted - 27/08/2008 : 12:39:53 LA Corte dei Conti della Basilicata in un caso simile si è espressa così: "....I fondi di cassa e/o residui attivi derivanti dalle risorse finanziarie da indebitamento (a suo tempo determinanti l'impegno delle corrispondenti spese in conto capitale dalle stesse finanziate ex art. 183, quinto comma, del TUEL) non utilizzate per gli originari impieghi (vista l'eliminazione dei residui passivi finanziati da indebitamento)devono essere destinati ad uso conforme alla loro natura e provenienza dopo essere confluiti nell'avanzo vincolato di amministrazione; nella fattispecie , invece, si evince che le risorse liberate a seguito eliminazione dei corrispondenti residui passivi sono state utilizzate per la copertura del disavanzo di amministrazione proveniente dalla gestione di competenza e a copertura di nuove e maggiori spese correnti. Quanto sopra detto appare rivelare la sussistenza di irregolarità contabili. Si consideri, infatti, che la destinazione di risorse da indebitamento al finanziamentyo di spese correnti costituisce violazione del vincolo di cui all'art. 119 della Costituzione. Nemmeno appare corretto utilizzare le predette risorse genericamente per il finanziamento del disavanzo di amministrazione, salvo che questo non sia generato dalla gestione in conto capitale e riguiardi, espressamente, spese di investimento. ..." |
PaoloGros1958 |
Posted - 27/08/2008 : 10:23:59 Il disavanzo che in sede di art.193 dovrai coprire e' di € 200.000 poiche' tale disavanzo previsto dall'art.188 T.U. 267/2000 e' quello accertato ai sensi art.186 T.U. ( RA + FC -Rp ) e non quello indicato nel 187 comma 1 T.U. ( suddivisione nelle quattro componenti). |