T O P I C R E V I E W |
vincenti |
Posted - 26/08/2008 : 13:36:12 Con la conversione in legge del decreto n. 112/2008, le misure contenute nella cosiddetta manovra d’estate, sono entrate in vigore il 22 agosto scorso. La legge di conversione n. 133/2008 è stata infatti pubblicata sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008. Tra le disposizioni riguardanti la pubblica amministrazione, spiccano quelle riguardanti i consistenti tagli alle spese che gli enti dovranno realizzare a partire dal 2009. Le riduzioni di spesa previste dall’art. 61 risultano pertanto le seguenti: · Riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2007. Da tale obbligo rimangono escluse le spese delle Authority e degli organi collegiali operanti nella pubblica amministrazione. Le pp.aa. hanno trenta giorni di tempo dalla conversione in legge per adottare i necessari provvedimenti. · Le spese per studi e incarichi di consulenza esterna non potrà essere superiore al 30% di quella sostenuta a tal fine nel 2004. sono escluse da tale misura le università e gli enti di ricerca. Nel limite di spesa rientrano anche quelle per studi ed incarichi a pubblici dipendenti. · Le spese per pubblicità e rappresentanza per l’organizzazione di convegni, mostre ed altri eventi non potranno essere superiori al 50% della spesa sostenuta nel 2007. Esclusi dall’onere anche in questo caso le università e gli enti di ricerca. · Prevista una riduzione pari al 30% della spesa sostenuta nel 2007 anche per le sponsorizzazioni. · Le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori comunali e provinciali degli enti che non rispetteranno il patto di stabilità 2008 subiranno una decurtazione pari al 30% rispetto a quanto risultante al 30 giugno 2008. Per tali enti sarà inoltre vietato deliberare eventuali incrementi di tali compensi fino al 2011. · Con una modifica al comma 725 della finanziaria 2007 la manovra ha disposto tagli anche per i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali. Dal prossimo gennaio 2009 al presidente e ai singoli componenti non potrà essere destinato un compenso annuo superiore al 70 e al 60% rispettivamente del sindaco o del presidente della provincia. L’indennità di risultato è inoltre vincolata alla realizzazione di utili e il suo importo complessivo non potrà essere superiore al doppio del compenso onnicomprensivo attualmente previsto. · Stabilite riduzioni anche per i trattamenti economici dei direttori generali, sanitari e amministrativi nonché ai componenti dei collegi sindacali delle Asl, nella misura del 20% rispetto al trattamento spettante alla data del 30 giugno 2008. |
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annam |
Posted - 01/09/2008 : 14:41:15 ma il comma 15 dell'art. 61 non esclude l'applicazione agli enti locali? |
bar |
Posted - 30/08/2008 : 11:59:25 l'art. 61 è anche diretto agli enti locali? Grazie |
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