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 Disavanzo costituisce danno erariale

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T O P I C    R E V I E W
85st Posted - 11/03/2013 : 14:01:53
Un disavanzo di amministrazione frutto di ripetute e gravi anomalie contabili costituisce un danno all'Erario. Lo ha affermato la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale d'appello (sent. 21/2013), confermando la decisione di primo grado della Sezione Lazio (sent.161/2010).

In un Comune sono emersi importanti disavanzi causati anche da false rappresentazioni dei dati, poi ripianati dall'amministrazione subentrante. La Procura ha dimostrato le gravi violazioni delle norme, come la non corretta registrazione degli impegni, l'emissione di mandati di pagamento senza riferimenti ai capitoli di spesa e l'errata emissione di ordinativi d'incasso.

La Corte ha ritenuto fonte di responsabilità amministrativa per sindaco, alcuni assessori e revisori dei conti, questa produzione di disavanzi. È stato ritenuta sanzionabile in termini erariali la lesione degli equilibri di bilancio con l'utilizzo di artifici contabili. Nella sentenza, facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale, si parla «di diritto al bilancio quale valore di trasparenza, integrità, corretto rispetto dell'autorizzazione e della destinazione delle somme».

Il danno è qualificato di tipo patrimoniale, per la violazione dei valori costituzionali dell'equilibrio di bilancio e della tenuta dei conti pubblici nell'ambito dei vincoli derivanti dall'appartenenza Ue.
La produzione di disavanzi (non ripianati) grazie ad artifici contabili rappresenta un danno giuridicamente risarcibile, poiché impone alla collettività maggiori oneri per prestazioni non scelte dai rappresentanti, crea disservizi dovuti alle manovre di riequilibrio e devia spese ritenute prioritarie dalla collettività. La Corte afferma che la teorica utilità per gli amministrati derivante dalle spese indebite potrà essere considerata solo ai fini della riduzione del danno in capo ai responsabili. Danno che potrà essere valutato anche in via equitativa.

L'importanza della decisione d'appello consiste nel fatto che, in sostanza, s'individua un'equazione fra disavanzo derivante da violazioni contabili e danno alle casse dell'ente. Questo è l'aspetto che la differenzia da altri importanti interventi della Corte in materia finanziaria. Si pensi alla recente sent. 6/2013 della Corte dei conti Piemonte, che in un caso di dissesto di un comune, ha ritenuto fonte di responsabilità amministrativa il rispetto del Patto con falsa rappresentazione dei dati, utilizzando come parametro per la quantificazione del danno le maggiori spese sostenute grazie alla mancata applicazione delle sanzioni.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

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