| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 08/03/2013 : 20:28:21 dal sito www.ancitel.it
DOMANDA: Lo scrivente ente ha conferito incarico di patrocino legale ad un avvocato, determinando preventivamente, con apposito disciplinare sottoscritto tra le parti, modalità di svolgimento dell’incarico ed entità del compenso da riconoscersi a conclusione del procedimento giudiziario. Con sentenza favorevole il giudice ha accolto l’appello incidentale del Comune condannando la controparte al pagamento delle spese processuali a favore dell’ente, e quantificandole in un importo superiore a quello inizialmente pattuito tra ente e legale.
Poiché l’avvocato ha chiesto il ristoro a proprio favore dell’intero importo liquidato dal giudice, si chiede se tale richiesta possa essere legittimamente accolta, ovvero se al legale debbano essere liquidate le sole spettanze pattuite al momento del conferimento dell’incarico.
RISPOSTA: La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con delibera n. 6/2008, ha effettuato una chiara distinzione tra l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto a quella della rappresentanza e del patrocinio giudiziale, applicandosi alla prima ipotesi, ma non alla seconda, la normativa in materia di incarichi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 (a norma della quale il compenso è quello pattuito nella lettera di incarico). Come rileva la stessa Sezione delle Autonomie con la citata delibera, concettualmente distinto rimane il patrocinio giudiziale, disciplinato dalle norme del codice di rito e da quelle che disciplinano la professione forense. E' utile ricordare che il D.M. 140/2012 ha abolito le tariffe forensi e regolato la disciplina del contratto tra cliente e avvocato. Il compenso va determinato per iscritto in una apposita scrittura privata, che segue il preventivo di massima.
Il contratto scritto produce effetti vincolanti (nei rapporti avvocato-cliente) per la determinazione del compenso da parte del giudice, e può rappresentare un punto di riferimento per la determinazione, sempre giudiziale, delle spese di soccombenza. A quest’ultimo proposito va ricordato che non potendosi più elaborare una nota spese da produrre al giudice, è opportuno produrre copia del contratto, previa prudenziale autorizzazione del cliente. Il giudice, nella liquidazione delle spese, potrà tenere conto del livello del compenso pattuito documentato con il contratto stesso.
Il modello di contratto ricavabile dal decreto ministeriale stabilisce - nel caso in cui, all’esito della causa, il giudice riconosca alla parte vittoriosa il recupero delle spese legali in misura inferiore a quella pattuita dal cliente con il proprio legale - la prevalenza dell’accordo rispetto alla liquidazione del giudice: in questo caso, la parte eccedente rimane a carico del cliente. Al contrario, e per quanto interessa nel caso di specie, se il giudice dovesse liquidare a carico della controparte una soccombenza più alta rispetto a quanto pattuito nel contratto di patrocinio, il modello di contratto attribuisce all’avvocato il maggiore importo stabilito dal Giudice. |
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