| T O P I C R E V I E W |
| piscino |
Posted - 24/11/2012 : 15:12:44 Trovato quest'interessante nota sul fondo svalutazione crediti, del Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona.
CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO PER LA TOSCANA - Deliberazione n. 287 del 6 novembre 2012 – Presidente: Giuseppone - Relatore: Boncompagni. Enti locali – Controllo finanziario di cui all’art. 1, commi 166 e segg., legge n. 266/2005 – Patto di stabilità – Fondo svalutazione crediti – Inclusione nel calcolo dell’obiettivo.
L’esclusione, da parte del comune, nella costruzione del patto di stabilità, della quota di spesa corrente prevista per il fondo svalutazione crediti, determina una grave irregolarità contabile, la quale pregiudica il raggiungimento dei generali obiettivi di finanza pubblica al quale devono concorre gli enti locali, in osservanza dei principi di coordinamento. Da tale esclusione, inoltre, deriva una violazione della condizione di legittimità del bilancio, in quanto la normativa ne impone l’approvazione in coerenza con il parametro del patto di stabilità; ne consegue la necessità che vengano immediatamente assunti idonei atti di correzione (1).
(1) Al momento la Sezione di controllo per la Toscana è l’unica ad essersi pronunciata in merito alla problematica de qua. Contra, una dottrina (Ruffini P., Il patto di stabilità interno per gli enti locali, ed. Maggioli, 2012, pag. 324), sulla base della considerazione che su questa voce non possono essere assunti impegni. |
| 6 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| tpa |
Posted - 07/01/2013 : 14:48:32 La norma prevede che l'avanzo di amministrazione sia distinto in fondi vincolati, non vincolati ecc. Non si parla di questo, invece, per l'avanzo di gestione. |
| annetta |
Posted - 06/01/2013 : 10:43:37 Riprendendo il discorso del fondo svalutazione crediti che ho inserito nel bilancio di previsione 2012 dopo la spending review e da me finanziato con applicazione dell'avanzo (come d'altronde suggerito da ifel!!!!!), chiedo la vostra opinione sulla mia impostaziome contabile e cioè che il vincolo per il corrispondente importo del citato fondo debba essere apposto solo sull'avanzo di amministrazione(quadro gestione finanziaria) del consuntivo 2012 e non anche sulla gestione di competenza(quadro gestione di competenza). La mia software house mi vincola l'importo anche sulla gestione di competenza il che mi fa chiudere con disavanzo di gestione. Attendo vostro aiutoooooooooooooooo. Grazie |
| rag |
Posted - 03/01/2013 : 11:21:51 Nel caso in cui il fondo svalutazione crediti concorre alla formazione del saldo di competenza mista si verificano i seguenti effetti negativi:
- alcuni enti corrono il rischio di sforare il patto; - a livello macroeconomico un possibile peggioramento dei saldi di finanza pubblica;
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| antonello |
Posted - 02/01/2013 : 19:24:29 Sicuramente risulta corretta l'interpretazione secondo cui il Mef, al quale è peraltro indirizzato il monitoraggio , fa riferimento al monitoraggio appunto di incassi e pagamenti ed accertamenti e impegni, però occorre d'altro canto conciliare , soprattutto per il futuro , le previsioni con le risultanze finali ai fini del patto secondo criteri omogenei, altrimenti le previsioni di bilancio ai fini del patto di stabilità non trovano più coerenza con la stessa normativa che disciplima i vincoli del patto. UN SALUTO E BUON ANNO |
| vincenti |
Posted - 03/12/2012 : 20:28:46 La Corte dei Conti Toscana, con la deliberazione n. 287 del 6 novembre scorso, afferma che il fondo svalutazione crediti deve essere considerato ai fini del calcolo del Patto di stabilità. Nella specie, la Corte dei Conti Toscana ha rilevato che l'Ente ha escluso, nella costruzione del patto di stabilità, la quota di spesa corrente prevista per il fondo svalutazione crediti, elemento questo che determina una grave irregolarità contabile che pregiudica il raggiungimento dei generali obiettivi di finanza pubblica a cui obbligatoriamente debbono concorre gli enti locali.
Una siffatta impostazione del bilancio, si legge nella deliberazione, costituisce inoltre violazione della condizione di legittimità del documento di programmazione, in quanto l'attuale vigenza della normativa ne impone l'approvazione in coerenza con il parametro del patto di stabilità. La Corte ha quindi deliberato l'immediata assunzione di idonei atti di correzione e l'eventuale rideterminazione delle previsioni di bilancio.
FONTE: IL SOLE 24 ORE |
| oliviero.tidu |
Posted - 30/11/2012 : 16:26:07 In data 26 novembre ho inviato all'indirizzo pattostab@tesoro.it il seguente quesito: "La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, con deliberazione n. 287/2012/prsp, ha considerato l’esclusione nella costruzione del patto di stabilità della quota di spesa corrente prevista per il fondo svalutazione crediti una “grave irregolarità contabile che pregiudica il raggiungimento dei generali obiettivi di finanza pubblica”. Considerato che il fondo in questione non può dare luogo ad impegni e, dunque, salvo modifica da parte del MEF del prospetto per il monitoraggio (con l’inclusione di una voce incrementativa degli impegni assunti nella parte corrente) non può incidere sull’obiettivo finale, si ritiene condivisibile l’interpretazione data dalla Corte dei conti Toscana?", la risposta è stata la seguente: "In merito al quesito posto si rappresenta che, tenuto conto che il prospetto dimostrativo del rispetto del patto deve contenere le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (accertamenti/impegni per la parte corrente ed incassi/pagamenti per la parte in conto capitale), il valore relativo agli impegni di spesa del “Titolo I” non considera, per definizione, il fondo svalutazione crediti in quanto lo stesso non da luogo a impegni.”. Quindi mi sembra non ci siano dubbi sul fatto che, per il ministero, il fondo vada escluso dal conteggio. Si tenga presente poi, per valutare il peso di tale posizione, che il sito pattostab è indicato ufficialmente dalla circolare sul patto, a sua volta prevista esplicitamente dalla normativa, come quello deputato a dare risposte su dubbi interpretativi della norma. A questo punto il problema è un altro: si può andare avanti con un sistema dove chi deve operare si trova di fronte a posizioni così discordanti espresse da soggetti che, per un verso o per l’altro, ne indirizzano in modo estremamente forte il comportamento?
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