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T O P I C    R E V I E W
MASSIMO Posted - 28/07/2008 : 08:24:17
Volevo sapere se vi è mai capitata una situazione di concessione contributi a famiglie bisognose sollecitata con nota sindacale per somme anticipate dal Sindaco a varie persone assumendosi ogni responsabilità. Il Regolamento Comunale non contempla tale criterio e modalità di concessione però il Sindaco giustificando l'anticipazione lo ha fatto stante l'URGENZA e per consentire l'ORDINE PUBBLICO. Il Funzionario ha dato parere favorevole e anche il Responsabile del Settore Finanziario. In questi casi, secondo Voi è consentito che un Sindaco anticipi di tasca propria contributi a famiglie? E poi il Collegio dei Revisori come si deve comportare dinanzi a tale atto?
Grazie e a presto!!!!!
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
PaoloGros1958 Posted - 29/07/2008 : 15:39:04
L'intervento mi pare errato a prescindere , se era un contributo economicamente dovrebbe uscire su uno 05 e non uno 03.
Al di la' di questo per riconoscere il credito del Sindaco per anticipazione volontaria ( rammento se non preceduta da ordinanza come dissi nella precedente) l'unica via a mio avviso e' riconoscimento in CC di debito fuori bilancio dal quale risulti la nevcessita' e l'utilità della spesa.
MASSIMO Posted - 29/07/2008 : 15:22:20
Caro Paolo, ti ringrazio della risposta, ti devo solo specificare che il Responsabile del Settore "Servizi alla Popolazione" non ha adottato la proposta di delibera ma avendo ricevuto una nota sindacale del Sindaco che si assumeva tutte le responsabilità per aver anticipato delle somme di tasca propria, giustificando l'atto al fine di evitare disagio alle famiglie richiedenti, stante l'urgenza della richiesta, ha espresso il Responsabile PARERE FAVOREVOLE e quindi la Giunta ha adottato l'atto deliberativo con rimborso al Sindaco delle somme anticipate con imputazione della spesa sul Titolo 1°-10-04-03/00 del B.C.
Naturalmente il Segretario Comunale e il Collegio dei Revisori hanno impugnato l'atto con la necessità di predisporre la proposta deliberativa secondo la normativa in materia di cui al vigente Regolamento Comunale.
Ora ci si chiede, una volta annullato l'atto "per autotutela" come si può sanare tale situazione creata, visto che comunque non si intravede DANNO ERARIALE ma solo un criterio errato di adozione dell'atto deliberativo.
Grazie ancora Paolo.
PaoloGros1958 Posted - 29/07/2008 : 12:50:57
E' una situazione davvero strana !
Ora, se la mancata erogazione di urgenza di tali contributi avesse causato problemi alla pubblica sicurezza il Sindaco avrebbe dovuto assumee l'unica forma di ordinanza ancora ad egli riferibile ovvero un'ordinanza contingibile ed urgente per motivi di sicurezza pubblica.
L'Ente avrebbe potuto quindi ( accertamento e impegno in partita di giro) anticipare di cassa tali importi ( credo infatti se cosi' e' andata mancasse lo stanziamento di competenza ) salvo successivamente con specifica varizione di bilancio stanziare la somma in titolo primo dell'uscita .
Di li' il mandato all'Ammnistrazione stessa ed introito nella pdg su cui avvenne l'accertamento.

Se cosi' non e' stato rimane da comprendere :
- con quale atto viene sanata tale situazione ?
- su quale atto sono stati dati pareri favorevoli?

Il Sindaco, se non nel caso e nelle modalità come suesposto, non puo' "anticipare" denaro per conto del Comune puo' pero' avvalersi del proprio ccb.

Con quale atto e con quale modalità infatti ora per allora ( se non vi fu ordinanza) andate a riconoscere come lecita l'azione di anticipo di somme in una gestione ( denaro del Sindaco) extra bilancio che viola il principio dell'universalita' del bilancio?

Onestamente la vedo grigia ma in riferimento agli elementi che hai fornito.

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