| T O P I C R E V I E W |
| cassandra |
Posted - 05/10/2007 : 09:01:33 E' stato instaurato un procedimento penale a carico di 2 (1 transitato nel frattempo presso altro ente) dipendenti comunali di cat.D - responsabili di area (titolari di posizioni organizzativa) ed un amministratore comunale (ex Sindaco) relativamente ad alcune irregolarità riscontrate nella gestione di una discarica comunale. Il procedimento si è concluso: a) con sentenza emessa dal giudice monocratico, con assoluzione con formula piena (perché il fatto non sussiste e/o per non aver commesso il fatto a seconda delle fattispecie oggetto di procedimento) per l'ex amministratore ed 1 dipendente; b) con sentenza di condanna alla pena dell'ammenda in sostituzione dell'arresto per l'ex dipendente in relazione ad un singolo fatto (inosservanza delle prescrizioni relative all'effettuazione delle periodiche analisi delle acque di falda) ed assoluzione con formula piena per gli altri fatti. Sono state concesse le attenuanti generiche e la pena è stata determinata nel minimo edittale. Nella motivazione della sentenza il giudice rileva che trattandosi di reato contravvenzionale (art.51, comma 4, Dlgs.22/97) punibile anche a titolo di colpa non si può escludere la responsabilità penale del dipendente anche se lo stesso stava sostituendo l'altra dipendente in maternità e quindi stava sopportando un aggravio del carico di lavoro. Sia l'amministratore che i dipendenti hanno chiesto il rimborso delle spese legali per un importo complessivo di circa 37.000,00 euro. Solo i due dipendenti hanno comunicato preventivamente il nominativo del legale. L'assicurazione stipulata a tal fine dal Comune copre solo la cifra di 15.000 euro in quanto è stato pattuito questo massimale per singolo evento. Si chiede, in ralazione all'art.28 del CCNL 14 settembre 2000: 1. se all'ex dipendente spetti il rimborso anche se il giudice non ha chiarito se la responsabilità sia a titolo di colpa grave o colpa lieve trattandosi di reato colposo (si tenga conto che tuttavia nella motivazione della sentenza si dice che il dipendente è stato uno dei più solerti ed attenti funzionari del Comune, e la condanna si è limitata ad un solo fatto - marginale - di tutto il complesso accusatorio)? 2. se sia possibile rimborsare le spese all'amministratore visto che non ha effettuato la comunicazione preventiva (vedi sentenza Cds 552/2007) e se per gli altri dipendenti basti la comunicazione alla quale il Comune non ha mai risposto? 3. se sia possibile rimborsare l'intera somma ai titolari di posizione organizzativa in relazione al 3° comma del citato art.28 visto che l'assicurazione copre solo parzialemnte la spesa? 4. se per procedere alla liquidazione ed al pagamento sia necessario procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio o se i possa procedere all'impegno di spesa in modo ordinario (il relativo capitolo di bilancio ora non è sufficentemente capiente)? 5. se il Comune possa esigere dai richiedenti una copia della sentenza dalla quale si evinca che è passata in giudicato? NEL CASO IN CUI LA QUESTIONE FOSSE DI NON FACILE SOLUZIONE A CAUSA DEI DIVERSI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINALI SI CHIEDE COMUNQUE UN VOSTRO VOSTRO PARERE IN ORDINE AI 5 DUBBI SOLLEVATI
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| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| piscino |
Posted - 16/10/2007 : 23:56:48 Ti allego un recente parere del Ministero dell'interno sull'argomento.
Preliminarmente, si ravvisa l’opportunità di rappresentare che, per i dipendenti comunali, la materia di che trattasi è regolata dagli artt. 22, Dpr n. 347/1983, 67, Dpr n. 268/1987, 50, Dpr n. 333/1990 e, da ultimo, dall’art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000. In linea generale, va evidenziato che, dalle norme che disciplinano la rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti degli enti locali (in particolare l’art. 28 del citato Ccnl 2000) nonché dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, si rileva che il predetto istituto è sottoposto a precise condizioni. Il citato art. 28 limita, infatti, l’assunzione degli oneri di difesa da parte degli enti, ai casi nei quali non sussista ”conflitto d’interessi”, qualora si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio. La ratio che ispira l’istituto del rimborso delle spese legali è da ravvisare nell’esigenza di tenere il dipendente pubblico indenne dagli oneri processuali sostenuti per difendersi da accuse relative all’esercizio dei suoi compiti istituzionali e quella di consentire all’amministrazione la tutela della propria immagine e dei propri diritti ed interessi, assicurando una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche. Requisito di legittimità del rimborso, quindi, appare quello relativo all’avvenuto e definitivo proscioglimento nel merito con formula piena “ perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso” e nonmediante formule assolutorie intermedie “ per prescrizione o perché il fatto non costituisce reato” ecc. (Corte dei conti, sez. N, n. 164/2004).
Ulteriore condizione è l’insussistenza di conflitto di interessi con l’amministrazione di appartenenza, conflitto che si verifica allorquando il dipendente abbia agito per fini del tutto privati, ponendo in secondo piano gli interessi pubblici (Corte dei conti, sez. giur. Abruzzo, n. 187 del 2005). In detti casi l’amministrazione, ricevuta la richiesta di rimborso delle spese legali inoltrata dal dipendente assolto, dovrà valutare che l’insussistenza predetta verificatasi sotto il profilo della responsabilità penale non contenga estremi di responsabilità disciplinare, dirigenziale e/o amministrativa in capo al soggetto che impedisca il sorgere del diritto alla refusione medesima.
La previsione normativa di cui all’art. 28 del Ccnl 2000 volta a tutelare diritti ed interessi comuni sia al dipendente che all’ente di appartenenza considera necessario, ai fini del rimborso, che quest’ultimo sia partecipe sin dall’inizio delle decisioni inerenti al patrocinio e, di conseguenza, la scelta del legale deve avvenire preventivamente e concordemente tra le parti (concetto ribadito da ultimo con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 552 del 12 febbraio 2007). Non è, invece, ritenuta ostativa alla concessione del rimborso lamancata preventiva concertazione della suddetta scelta, in presenza di valutazione di un potenziale conflitto d’interessi (Corte dei conti, sez. reg. controllo Sardegna, parere n. 2/2006). Ulteriori limiti alla rimborsabilità, emergono dal rilievo formulato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella decisione n. 5986 del 9 ottobre 2006, dove si evidenzia che la costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale nei confronti del dipendente e la pendenza (alla stessa data) a carico del medesimo di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti per gli stessi fatti oggetto dell’indagine penale, presuppongono l’esistenza di conflitto di interessi, escludendo così l’ipotesi che la difesa del dipendente possa essere in qualchemodo riferita alla tutela dei diritti ed interessi dell’ente.PORTO DI Conformemente ad un precedente del giudice contabile (Corte dei conti, sez. I, n. 106/2004) il suddetto organo ritiene che la decisione di costituirsi parte civile ipotizzi che l’amministrazione abbia preventivamente rilevato esservi conflitto di interessi dovendosi, altrimenti, astenersi da ogni iniziativa ed attendere l’esito del processo.
Il Consiglio di Stato richiamando un provvedimento della Cassazione in analoga fattispecie (Cassaz. sez. Lavoro n. 13624 del 17 settembre 2002) ha ritenuto il suddetto rilievo decisivo e di per sé sufficiente, indipendentemente da ogni valutazione attinente all’esito del procedimento penale ed all’accertamento della responsabilità contabile del dipendente, a rendere il conflitto d’interessi idoneo ad impedire la liquidazione delle spese. Con la suindicata sentenza, per la prima volta nella materia di che trattasi viene espressamente riconosciuta sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la non rimborsabilità delle spese legali, indipendentemente da eventuali provvedimenti adottati dalla magistratura contabile su medesimi fatti di rilievo penale, per cui tale perentoria affermazione del suddetto organo, onde evitare potenziali iniquità deve essere correttamente interpretata e, quindi, va accertata l’effettiva sussistenza del conflitto di interessi e valutata la sua concretezza.
eugenio@piscino.it |
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