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T O P I C    R E V I E W
piscino Posted - 25/12/2007 : 00:49:59
Segnalo il seguente comunicato della finanza locale:


Comunicato del 24 dicembre 2007
del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sentito il Ministero dell'interno
Nota di chiarimento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) sul patto di stabilità interno
La disposizione del comma 682 ha lo scopo di non penalizzare, ai fini del “patto di stabilità”, gli enti locali soggetti al c.d. monitoraggio dei limiti di giacenza, vale a dire gli enti (province e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) per i quali i trasferimenti erariali da parte del Ministero dell’interno non sono erogati a determinate scadenze ma solo quando le disponibilità di cassa dei singoli enti risultano inferiori a determinati limiti prefissati.
Definizione di “trasferimenti erariali”
Così come riportato al primo periodo del punto C.2 della circolare MEF n. 12/2007, si deve fare riferimento ai soli trasferimenti dallo Stato codificati in bilancio con i codici 2.01 e 4.02 e secondo i codici SIOPE 2101, 2102 e 4201, 4202 e 4203. Va considerato, inoltre, assimilato ai trasferimenti erariali l’importo attribuito a province e comuni quale compartecipazione al gettito IRPEF (codice SIOPE 1121) mentre non deve essere considerato il trasferimento a titolo di addizionale IRPEF. Circa il soggetto erogatore, il riferimento è ai soli Ministeri.
Monitoraggio trimestrale dei trasferimenti erariali
Poiché la norma non prevede obiettivi programmatici trimestrali del saldo finanziario, l’Ente può considerare, ai fini del monitoraggio trimestrale infrannuale, l’ammontare dei trasferimenti da Stato così come registrati nelle proprie scritture.
Casi particolari
Per la maggioranza degli enti locali “monitorati” la somma annuale dei trasferimenti erariali attribuiti in conto residui e/o in conto competenza non supera l’ammontare dei contributi spettanti e comunicati per l’esercizio. L’applicazione del comma 682 è, pertanto, positiva per tali enti in quanto permette di considerare incassati anche i contributi non attribuiti, sino alla concorrenza dei trasferimenti spettanti per l’esercizio.
Appare opportuno, invece, adottare soluzioni interpretative diverse nei seguenti casi :

1) enti locali “monitorati” per i quali nell’esercizio 2007 i trasferimenti erariali attribuiti in conto residui e/o in conto competenza superano l’ammontare dei contributi spettanti e comunicati per l’esercizio.
In tale fattispecie si reputa opportuno autorizzare gli enti a considerare incassati - ai fini “patto” - il totale dei trasferimenti incassati nell’esercizio.
Esempio: trasferimenti spettanti e comunicati per l’anno 100
trasferimenti incassati in conto competenza 50
trasferimenti incassati in conto residui 70
--------
Totale trasferimenti incassati 120
Totale trasferimenti incassati a fini “patto” 120
2) enti locali per i quali è avvenuta l’erogazione in conto residui nel corso del 2007 da parte di altri soggetti dell’Amministrazione Centrale di trasferimenti (a titolo di contributi per opere pubbliche ecc.).
In queste fattispecie, qualora le comunicazioni delle spettanze non siano pervenute nell’anno finanziario di riferimento, cioè nell’anno 2007, gli enti devono considerare incassati - ai fini “patto” - il totale dei trasferimenti realmente incassati nell’esercizio.
3) trasferimenti regionali
Diverse Regioni hanno provveduto ad emanare disposizioni in materia di applicazione del comma 682 ai trasferimenti regionali. Considerando che il richiamo contenuto nella circolare 12 del 2007 alla possibilità di disciplinare nasce comunque dall’esigenza di estendere ai trasferimenti regionali quanto illustrato relativamente ai trasferimenti provenienti dalle Amministrazioni centrali, si ritiene che possano applicarsi ai trasferimenti regionali i medesimi principi illustrati per i trasferimenti erariali.
In ogni caso, appare non giustificabile l’applicazione dei principi del comma 682 a tutte quelle comunicazioni di spettanze effettuate dalle Regioni ad esercizio ormai quasi concluso.



eugenio@piscino.it
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
annetta Posted - 30/12/2007 : 14:45:22
questo comunicato del 24 dicembre (dico 24 dicembre!!!!) sul patto di stabilità e il monitoraggio da parte dei due ministeri (finalmente almeno una volta di comune accordo!) giunge come una ciliegina sulla torta!allora.mi pareva di aver capito che, per i primi tre trimestri 2007, ai fini del monitoraggio del patto e in applicazione del comma 682 della fin.2007, potessi considerare come accertati e riscossi i trasferimenti erariali assegnati per il 2007, qualunque fosse il sistema di erogazione dei trasferimenti!ecco invece la precisazione della vigilia di natale!?!?! problema: poichè il mio ente non è assoggettato a questi limiti di giacenza, forse!?!?!?!, non dovevo fare tutte queste somme algebriche virtuali dando per riscosso quanto asseganto anche se non lo era ancora!!e allora?!?!adesso devo fare una variazione ai modelli trasmessi sul sito web al ministero del tesoro? ho bisogno di un chiarimento da chi è più illuminato di me!
annetta

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