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Addizionale comunale irpef

La legge 296/2006 (finanziaria 2007) con i commi 142, 143 e 144 ha ridisegnato le nuove disposizioni in materia di addizionale comunaleIrpef che possono essere brevemente sintetizzate negli elementi principali nella tabella sottostante.

Tab.1 -Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007


 

Disposizioni vigenti fino al 31.12.2006

Disposizioni vigenti dal 1/1/2007

Contribuenti

Soggetti Irpefaventi il domicilio fiscale nel comune alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento

Soggetti irpef aventi il domicilio fiscale nel comune alla data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento

Aliquota

Fino allo 0,50% con un incremento annuo massimo dello 0,20%

Organo competente a determinare l'aliquota: giunta comunale

Fino allo 0,80%

 

Organo competente a determinare l'aliquota: consiglio comunale

Soglia di esenzione

Non previsto

L'ente può determinare una soglia di esenzione entro cui l'addizionale non è dovuta

Acconto

Non previsto

Pari al 30% dell'addizionale dovuta calcolata moltiplicando l'aliquota (da adottarsi dal comune entro il 15/2) per il reddito imponibile dell'anno precedente

Modalità di versamento

Mediante F24 allo stato che poi ripartisce ai comuni le somme spettanti

A decorrere dall'anno d'imposta 2007 direttamente ai comuni mediante F24 utilizzando un apposito codice tributo

Il versamento dell'addizionale comunale Irpef è effettuato in acconto per il 30% e a saldounitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il punto c) del comma 142 della legge 296/2006 specifica che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale, invece, è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in una unica soluzione.

Per i soggetti diversi dai dipendenti e assimilati, l'acconto e il saldo devono essere versati unitamente al saldo dell'Irpef (16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 40 c. 7 del D.L. 159/2007,l'acconto del 30%è determinato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef deliberata:

- per l'anno di riferimento se la pubblicazione della delibera di fissazione dell'aliquota è effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento;

- per l'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al 31 dicembre.

Questa modifica è stata introdotta per agevolare i sostituti d'imposta i quali nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD), che dal 2008 deve essere consegnata entro il 28 febbraio,devono indicare l'importo dell'addizionale comunale irpef da trattenere e quello trattenuto.

Il comma 142 della legge finanziaria 2007, modificandoil primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. 360/1998, relativamente al momento di individuazione della soggettività passiva ha previsto che l'addizionale è dovuta alla provincia ed al Comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. La norma precedente prevedeva la data del 31 dicembre dell'anno a cui si riferiva l'addizionale.

La novità più importante in materia di versamento è contenuta nel comma 143 della legge 296/2006 che disponeva che a decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale dovesse essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso un apposito codice tributo da emanarsi entro il 30.06.2007.

In realtà, i codici tributo sono stati emessi con il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 (pubb. G.U. del 23.10.2007 n. 247) di cui nella tabella sottostante si riassumono i caratteri principali.

 

Modalità di versamento diretto dell'addizionale comunale Irpef
Decreto 5/10/2007 e Circolare Ministero dell'Internodel 17.10.2007 F.L. 21/2007


Decorrenza

Dal 1° gennaio 2008

Modalità versamento da parte dei soggetti privati e degli enti delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri

Il versamento dell'addizionale comunale irpef è effettuato dai soggetti privati, in acconto e a saldo, con il modello di versamento F24, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune (codice catastale del comune e desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'agenzia delle entrate) sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. L'intermediario della riscossione accredita il conto 1777 denominato "Agenzia delle entrate ­ Fondi della riscossione" e comunica con flusso telematico il dettaglio dei comuni all'Agenzia delle entrate.

Modalità di versamento da parte dei soggetti titolari di conti presso le tesorerie provinciali (tabella A L. 29/10/1984 n. 720 ­ vedi appendice)

Tali enti devono trasmettere direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi di addizionale comunale irpef suddivisi per i comuni di riferimento secondo tempi e modalità che saranno fissati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.

L'agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777 (agenzia delle entrate ­ fondi della riscossione) e l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare.

La banca d'Italia, nelle date indicate dall'agenzia delle entrate con il flusso in precedenza comunicato, provvederà ad addebitare i conti di tesoreria e accreditare le somme sulla contabilità speciale 1777

Modalità di versamento da parte dei soggetti titolari di conti presso la tesoreria centrale (tabella B L. 29/10/1984 n. 720 ­ vedi appendice ) e le amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del "Service Personale Tesoro"

Tali enti devono:

  • trasmettere direttamente con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi di addizionale comunale irpef suddivisi per i comuni di riferimento secondo tempi e modalità che saranno fissati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate;

  • inoltrare all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) la richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto corrente di tesoreria centrale.

L'agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) e alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777 (agenzia delle entrate ­ fondi della riscossione) e l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare.

L'I.Ge.P.A. verifica la rispondenza degli importi risultanti dalle richieste di prelevamento fondi con quelli trasmessogli dall'agenzia ed emette gli ordini di prelevamento a favore della banca d'italia.

La banca d'Italia provvederà ad addebitare i conti di tesoreria e accreditare le somme sulla contabilità speciale 1777

Modalità di versamento da parte degli altri enti pubblici

Come i privati ossia con F24

Riparto delle somme

L'agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite sul conto 1777 tra i diversi comuni accreditando i relativi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso da ciascun ente, dagli intermediari della riscossione (per i soggetti privati e gli altri enti pubblici)

Accreditamento delle somme ai comuni

Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco è predisposto e costantemente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ed è reso disponibile sui siti informatici del predetto Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Quindi le somme saranno versate ai comuni non sul conto corrente di tesoreria ma sul conto corrente postale. A tal fine il Ministero dell'Interno ­ Finanza locale con circolare n. 21 del 17/10/2007 invita i comuni a procedere tempestivamente all'apertura di uno specifico conto corrente presso l'ente Poste italiane intestato a "Comune di.. ­ Addizionale Comunale all'Irpef". Con successiva circolare del ministero saranno precisate le modalità di comunicaione ai comuni dei dati relativi a tali conti correnti postali.

Effetto delle addizionali comunali Irpef sui trasferimenti statali

Con la scomparsa, a far data dal 1.1.2007, delle deduzioni Irpef e la loro sostituzione con le detrazioni irpef è aumentato il prelievo delle addizionali.

Dal 2007, a parità di reddito con gli anni precedenti, il peso fiscale delle addizionali regionali e comunali è aumentato, anche se le aliquote delle addizionali sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. Questo perché, con la scomparsa delle deduzioni per carichi di famiglia, che per i redditi 2005 e 2006 riducevano l'imponibile irpef, e l'introduzione del sistema delle deduzioni che, invece, riducono il gettito irpef ma non la base imponibile, la base di calcolo è maggiore con aumento dell'addizionale comunale e regionale irpef.

A tal fine, il comma 10 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha introdotto un principio finalizzato ad assegnare allo stato in maniera indiretta il maggior gettito derivante alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni inerenti la riforma dell'irpef, stabilendo che i trasferimenti erariali saranno ridottiin misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni contenute in materia di detrazioni irpef. Ad oggi, i trasferimenti non sono ancora stati decurtati, ma occorre rammentare che tale disposizione non è stata abrogata e quindi la sua concreta applicazione comporterà una riduzione dei trasferimenti.













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