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8. La programmazione dei lavori pubblici

Nell'ambito della programmazione generale (bilancio annuale, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione, indirizzi degli organi politici, ecc.) si inserisce la programmazione dei lavori pubblici. Quest'ultimo tema trae origine dalla Legge 109/94 "Legge quadro dei lavori pubblici", nota come "Legge Merloni", più volte modificata ed ora confluita nel D.Lgs 163/06. Secondo l'anzidetta normativa gli Enti Pubblici, tra i quali i Comuni, devono approvare il Piano triennale e l'elenco annuale dei Lavori pubblici.

La legge quadro sui lavori pubblici è stata disciplinata da numerose norme applicative. Dopo l'approvazione del Regolamento di esecuzione avvenuta con DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000), è stato emanato il DM 21 giugno 2000 che approva le modalità e gli schemi-tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; norma quest'ultima successivamente interpretata autenticamente con DM 4 agosto 2000.

Con DM 22 giugno 2004 (G.U. n. 151/04) sono state dettate le regole della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e ridefinite le schede e le tabelle allegate al precedente DM 21.06.00.

Vedasi anche D.M. 06.04.01, n. 20.

Circa la competenza degli organi, si ritiene che il programma triennale e l'elenco annuale, prima della loro pubblicazione, vadano approvati dalla Giunta, così come i progetti preliminari (Art. 48 T.U.). Lo schema va redatto entro il 30 settembre ed approvato dalla Giunta entro il 15 ottobredi ogni anno.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, compilati sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sono approvati, unitamente al bilancio di previsione, in via definitiva dal Consiglio comunale (Art. 128.9 D.lgs 163/06 e art. 174.1 T.U. ).

E' pertanto evidente che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici devono trovare riscontro nel bilancio annuale, nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio pluriennale, nel piano esecutivo di gestione, o documento sostitutivo, nonché negli indirizzi che gli organi politici trasmettono agli uffici.

Sul punto, allo scopo di evitare equivoci nei quali sono incorsi anche vari Autori, è bene precisare che, relativamente al bilancio di previsione:

- vanno stanziati i fondi per finanziare i lavori che produrranno effettivo movimento finanziario nella gestione dell'Ente pubblico (ad es. un project financing a totale capitale privato non va inserito in bilancio);
- la spesa totale del programma lavori pubblici non coincide con il totale del titolo II. Le spese per la manutenzione ordinaria vanno infatti stanziate al titolo I e quelle di importo non superiore ai 100.000 Euro/anno vanno iscritte in bilancio, ma possono non essere inserite nel programma lavori pubblici (Art. 128.1 D.lgs 163/06);
- il concetto di lavori pubblici non coincide con quello di opere pubbliche: la manutenzione ordinaria è un lavoro pubblico, ma non è un'opera pubblica;(vedasi art. 3.8 D.lgs 163/06).

L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori inferiori a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione del progetto preliminare (Art. 128.6 D.lgs 163/06).

E' importante rilevare che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo tramite autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. (Art. 128.9 D.lgs 163/06).

Inoltre, fatti salvi gli interventi eventualmente imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, ovvero da modifiche normative statali o regionali, i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere finanziamenti da parte di altre pubbliche amministrazioni (Art. 128.10 D.lgs 163/06).

L'art.160 bis del D.Lgs 163/06 introdotto dal D.Lgs. 113/07 stabilisce che per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità i committenti possono far ricorso anche al contratto di locazione finanziaria.

Sotto l'aspetto organizzativo l'art. 10 della norma in esame prevede "un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione". Quest'ultima figura riveste un ruolo centrale in materia di lavori pubblici per le vaste funzioni che la legge, ed ancor più il Regolamento di attuazione, le assegnano (vedasi DPR 554/99).

E' ovvio che la normativa sui lavori pubblici non può essere scoordinata rispetto a quella relativa alla predisposizione dei bilanci. Pertanto è necessario che, in relazione alle dimensioni del Comune ed al suo modello organizzativo, le funzioni del responsabile del programma e/o quelle del responsabile di procedimento siano correlate con quelle del Direttore/Segretario e dei Responsabili dei servizi. Ad esempio, la responsabilità di programma può essere assegnata al Direttore/Segretario o al responsabile dell'Ufficio tecnico e quella di Responsabile di procedimento al responsabile di servizio, specie nei Comuni minori, tenuto comunque presente che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Inoltre, nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, il responsabile del procedimento coincide con il capo dell'Ufficio tecnico. Nei comuni maggiori i Responsabili di procedimento vengono nominati dal Responsabile di servizio (art. 9 contratto lavoro in G.U. n. 95/99).

Va segnalato che l'art. 4, commi 146 e 147, della L. 350/03 ha dettato nuove regole per la

costituzione ed il rimborso (automatico) delle fideiussioni. Vedasi ora art. 113 D.lgs 163/06. Vedasi anche i nn.18.11, 18.18 e 18.20. Il comma 67 L.F. 06 prevede la corresponsione di contributi obbligatori a favore dell'Autorità dei lavori pubblici da parte degli operatori, compresi i comuni. Anche i partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici sono tenuti, a pena di esclusione dalla gara, al versamento di contributi a favore dell'anziedetta Autorità.

Vedasi anche art.1.909, 910 e 911 legge 296/06, nonchè il D.Lgs. 113/07 modificativo del D.Lgs 163/06. L'art. 3.19 e seguenti L.F./08 fa divieto alle pubbliche amministrazioni di avvalersi dell'arbitrato.

Per quanto riguarda gli espropri vedasi il D.P.R. 327/01, il D. Lgs. 302/02, nonché l'articolo 2.89 L.F./08.

Per quanto riguarda la riduzione di tributi comunali per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi vedasi art. 1.86 legge 549/95. L'art. 2.264e seguenti L.F./08 ha costituito il Fondo di garanzia delle opere pubbliche presso la Cassa Depositi e Prestiti sopprimendo il Fondo rotativo per le opere pubbliche di cui all'art. 71 della Legge 289/02.












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