Home >> Bilancio >> Gestione bilancio >> 7. L'assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai dirigenti o responsabili di servizi e loro funzioni rispetto alla programmazione

7. L'assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai dirigenti o responsabili di servizi e loro funzioni rispetto alla programmazione

Sullo specifico argomento, ormai diffusamente trattato dalla dottrina, preme puntualizzare quanto segue:

  1. 1. Tutte le risorse finanziarie devono essere assegnate ai dirigenti e/o responsabili.

  2. 2. Per ogni servizio vengono assegnate al medesimo responsabile sia le entrate sia le uscite. Ma il PEG prevede anche l'assegnazione delle risorse umane e strumentali. In conclusione, ad ogni responsabile devono essere assegnate quote di:
    - stanziamenti di spesa; previsioni di entrata; personale; beni mobili
    - beni immobili.

    È bene precisare che nei servizi che generano anche entrate, le spese e le entrate medesime vanno assegnate e gestite ad/da un unico responsabile. (Vedasi: artt. 107, 109, 165.9 e 169 T.U.; art. 3 D.Lgs, 279/97; art. 17 D.Lgs. 165/01; contratti di lavoro).Si è in precedenza affermato che tutte le risorse finanziarie vanno assegnate agli uffici. Ciò ha creato qualche equivoco poiché ci sono norme speciali (ad es. artt. 82, comma 1 e 90, comma 3, T.U.) che attribuiscono competenze in materia di impegni agli Organi politici. Ebbene, anche in tali casi gli stanziamenti di spesa vanno assegnati ai responsabili, i quali provvederanno alla loro erogazione, anziché mediante determinazioni, per il tramite di proposte di deliberazione (art. 49 T.U.). Secondo il principio della semplificazione amministrativa non è invece consentito formare sia la deliberazione sia la determinazione.

  3. 3. Assegnazione delle risorse e degli obiettivi nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 77/95 (ora art. 169, comma 3, del T.U.) dichiara facoltativa l'adozione del PEG in detti Enti. In linea di massima suggeriamo l'approvazione di tale essenziale strumento di programmazione e di Organizzazione dell'attività da parte di tutti i Comuni. La normativa ha infatti predisposto gli strumenti adeguati a tale scopo.

Ed invero:

  • l'art. 97, comma 4, del T.U., consente al Sindaco di nominare il Segretario Comunale responsabile di alcuni (o anche tutti) i servizi;il comma 4 dell'art. 11 del vigente contratto di lavoro (G.U. n. 95/99), prevede la convenzione tra comuni per la gestione di determinati servizi con un unico responsabile; il comma 1 dell'art. 110 del T.U. offre la possibilità di assunzioni a tempo determinato di responsabili di servizi anche al di fuori della pianta organica;l'art. 108, comma 3, del T.U., disciplina la nomina del direttore generale previa stipula di convenzioni tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti;

  • l'art. 13, comma 1, della legge 265/99, modificativo dell'art. 51 della legge 142/90, avendo abolito l'art. 2 del DPR 347/ 83, attribuisce la possibilità di assumere dirigenti anche ai piccoli comuni (Vedasi ora art. 89, comma 5, T.U.)

Resta tuttavia il fatto che in molti comuni al di sotto dei 15.000 abitanti il PEG non viene approvato e che in talune situazioni il comma 3 dell'art. 169 del T.U. viene interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Va detto subito che tale ultima situazione è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative. (Artt. 42.2, 109.2 T.U.; art. 4, D. L.vo 165/01).Dunque è chiaro l'obbligo di assegnazione delle risorse, almeno di quelle derivanti dagli stanziamenti di bilancio, ai responsabili dei servizi, i quali sono competenti in via generale, alla gestione della spesa (e dell'entrata), in tutti gli Enti locali, compresi i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Art. 165.9 T.U.).

Rimane l'eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali, in determinate situazioni, la funzione di responsabile dei servizi può essere assegnata, previa apposita norma regolamentare, ai componenti della Giunta (Art. 53.23 legge 388/00 e art. 29.4 legge 448/01). La generale competenza dei dirigenti e/o responsabili dei servizi trova inoltre qualche eccezione per materia, come la nuova formulazione dell'art. 49, comma 1, del T.U. espressamente contempla. Tolte le suddette eccezioni, la competenza rimane assegnata, senza ombra di dubbio, in tutti gli enti locali agli Uffici.

È questo un principio fondamentale che la Legge di riforma delle Autonomie locali solennemente sancisce e che peraltro trova riscontro in tutti i comparti della Pubblica amministrazione del nostro Paese. Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti vedasi allegato C.












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