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comunedilipomo

292 Posts

Scritto - 01/12/2008 :  14:49:04  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Con il decreto 185 29/11/2008 art. 33

http://www.giurdanella.it/8297

è stata approvata l'erogazione della vacanza contrattuale ma gli importi non si conoscono ancora. voi cosa ne pensate

Art. 33.
Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale

1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.

2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 01/12/2008 :  15:02:16  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Secondo me non ci riguarda in quanto non espressamente previsto per le amministrazioni cui all'art.1 comma 2 del Dlgs 165/2001 , cioe' anche gli enti locali.

Paolo
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bitetto

248 Posts

Scritto - 02/12/2008 :  08:57:13  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Concordo. Rientriamo nel comma 4 dell'articolo. Credo che dovrà eventualmente decidere il comitato di settore
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Gianluca Bertagna

300 Posts

Scritto - 02/12/2008 :  21:49:52  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Riporto due pareri Aran sull'argomento.

ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN GENERALI


Quesito: V1.1. L’indennità di vacanza contrattuale ha natura retributiva o natura risarcitoria?
L.indennità di vacanza contrattuale è una sorta di anticipo sui futuri incrementi contrattuali e, come tale, ha natura
retributiva. Del resto, lo stesso Ministero del Tesoro con circolare n. 52 del 21.6.1994 si è espresso nel senso che essa
.... rappresenta un elemento provvisorio della retribuzione da definire e conguagliare in sede di accordo contrattuale.....
Ricordiamo che l’indennità di vacanza contrattuale può essere erogata solo previa stipula dell’apposito accordo di cui
all’art. 2, comma 6, del CCNL dell’1.4.1999.
NOTA BENE
Vedi, ora, art. 2, comma 6, del CCNL del 22/1/2004.


Quesito V1.2
Quali sono i presupposti per il pagamento della cosiddetta indennità di vacanza contrattuale di cui all’art.2,
comma 6 del CCNL dell’1.4.1999?
L.anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali, che rappresenta .un elemento provvisorio della retribuzione da definire
e conguagliare in sede di accordo contrattuale. (Ministero del Tesoro, circolare n. 52 del 21/6/1994), è disciplinato
dall.art.2, comma 6, del CCNL dell.1/4/1999.
In tale sede si specifica che l.indennità di vacanza contrattuale può essere erogata esclusivamente previa stipula da
parte dell’ARAN di apposito accordo che, peraltro, deve seguire la procedura dell’art.48 del D.Lgs. 165/2001.
La concessione di tali .acconti. non può dunque essere autonomamente corrisposta dal singolo Ente, rientrando nelle
scelte strategiche e negli obiettivi generali della contrattazione collettiva nazionale.
Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell.art.2, comma 3, del D.Lgs.165/2001 .l.attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi.
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