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 avanzo di amministrazione - bilancio previs.
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annam

199 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  11:45:32  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Nel bilancio di previsione 2009 si può prevedere il finanziamento di una spesa di parte investimenti con applicazione di avanzo accertato e approvato relativo all'esercizio 2007 e non utilizzato?
grazie a tutti.

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  11:58:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Non e' possibile .
E' pero' possibile applicare avanzo presunto 2008 al bilancio 2009 valutando che tali spese saranno attivabili solo successivamente all'approvazione del rendiconto 2008 ( aprile 2009) dove si verifichera' se l'avanzo 2007 non utilizzato sara' aumentato dalla competenza 2008 oppure diminuito.
Ovvero : se dall'avanzo 2007 non avevi utilizzato 100 ma dalla competenza 2008 si rileva un disavanzo di 20 quanto potrai applicare al 2009 sara' 80 e non 100 .

Paolo
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MARIELLA

301 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  12:11:08  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
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Originally posted by PaoloGros1958

Non e' possibile .
E' pero' possibile applicare avanzo presunto 2008 al bilancio 2009 valutando che tali spese saranno attivabili solo successivamente all'approvazione del rendiconto 2008 ( aprile 2009) dove si verifichera' se l'avanzo 2007 non utilizzato sara' aumentato dalla competenza 2008 oppure diminuito.
Ovvero : se dall'avanzo 2007 non avevi utilizzato 100 ma dalla competenza 2008 si rileva un disavanzo di 20 quanto potrai applicare al 2009 sara' 80 e non 100 .


QUANTO RIPORTATO DA PAOLOGROS E' STATO CONFERMATO (NON CHE CE NE SIA BISOGNO .....) DAL DOTT. DELFINO NEL CORSO DI UN SEMINARIO CUI HO PARTECIPATO.
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katia74kp@libero.it

165 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  13:13:18  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Mariella tu che sei stata al corso di Delfino ha detto niente in merito alla proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2008?
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bitetto

248 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  13:22:03  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Farei due precisazioni:
1. Se il bilancio 2009 viene approvato entro il 31.12.2008 (termine ordinario) non è possibile applicare l'avanzo presunto 2008 (art. 187, comma 3, "Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ". Se viene approvato nel 2009 nessun problema
2. L'avanzo di amministrazione presunto non può essere comunque applicato per finanziare investimenti
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MARIELLA

301 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  13:27:36  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
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Originally posted by bitetto

Farei due precisazioni:
1. Se il bilancio 2009 viene approvato entro il 31.12.2008 (termine ordinario) non è possibile applicare l'avanzo presunto 2008 (art. 187, comma 3, "Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ". Se viene approvato nel 2009 nessun problema
2. L'avanzo di amministrazione presunto non può essere comunque applicato per finanziare investimenti


LA PARTECIPAZIONE E' AVVENUTA L'ANNO SCORSO QUINDI NESSUNA NUOVA SUL FRONTE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL 31/12.
PER QUANTO RIGUARDA IL II RILIEVO DI BITETTO NON MI SENTO DI CONCORDARE: L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO PER INVESTIMENTI E' ADDIRITTURA PREFERIBILE ALLA SUA APPLICAZIONE PER LA COPERTURA DELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO. SALVO PREVEDERE UN MECCANISMO TALE DA ATTIVARE LA SPESA SOLO AD ACCERTAMENTO DELL'ENTITA' DELLO STESSO. QUESTA E' UNA MIA OPINIONE.
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bitetto

248 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  13:39:05  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Concordo con te. Il problema è che lo vieta espressamente l'art. 187 del Tuel

"Art. 187. Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  14:05:26  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Per essere piu' chiaro in materia di applicazione di avanzo presunto ritengo e concordo con la la Corte dei Conti che invece, con deliberazione n.89/2006, ritiene che l’applicazione dell’avanzo solamente presunto al bilancio preventivo dell’esercizio successivo per finanziare spese di investimento non è conforme al diritto ed al principio della prudenza e che, a causa del carattere di programmazione e di autorizzazione che il bilancio riveste, tale previsione potrebbe contravvenire, nel contempo, al principio di coerenza ed attendibilità tra stanziamenti previsti e risultati della gestione finanziaria.
Vedasi all'uopo http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Liguria/Pronunce/Pronunce/scriptnno-2007/Pronuncia-117-del-2007---comune-Vallecrosia.doc

Vedasi inoltre, ed e' proprio questo il caso specifico :http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Liguria/Pronunce/Pronunce/scriptnno-2007/Pronuncia-177-DEL-2007---Provincia-di-Genova.doc_cvt.htm

Ora si valuti che da tempo ( poiche' il 187 non vieta nulla in maniera espressa ma indica come possa essere utilizzato l'avanzo , che e' cosa diversa) ancorche' nella prassi le amministrazioni stanzino avanzo presunto , con una lettura diversa ed estensiva del 187 (che la corte dei conti ben esamina nella sentenza suindicata) tale stanziamento non tiene conto se il bilancio vega deliberato nella sua naturale scadenza o per proroga ( che nulla cambia in quanto estensione di un termine stabilito nel dirittto) utilizzando il cosidetto "mondo dei sogni" per fare bilanci visibili e politici.
Nella risposta sottointendevo i fondi a natura vincolata che invece possono essere comunque stanziati ma utilizzati solo dopo l'approvazione del rendiconto.
Il finanziamento della parte corrente poi non e' neppure pensabile o discutibile con presunzione di avanzo.

Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  14:13:16  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
per i colleghi:
per accertare la disinvoltura con cui si applica l'avanzo presunto :http://www.uniroma3.it/downloads/RelTecBilPrev2004.pdf


Paolo
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miro

3 Posts

Scritto - 28/11/2008 :  14:52:02  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'art. 187 è probabilmente la norma più confusa del testo unico.
A Piscino che tempo fa chiedeva su quali argomenti secondo noi valesse la pena scrivere un libro, proposi scherzando l'art. 187, tanta è la dottrina su questo argomento.
Per es.:
l'utilizzo disciplinato dal comma 2 riguarda tutto l'avanzo o solo quello non vincolato?
L'elencazione dalla a) alla d) è anche una indicazione di priorità?
Se nel comma 3 si parla di applicazione “nel corso dell'esercizio” vuol dire che l'avanzo deve essere applicato con variazione di bilancio e dunque è vietata la previsione iniziale?
La possibilità di attivare immediatamente i fondi derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, rimette in gioco il penultimo esercizio (se sto approvando il bilancio 2009, l'ultimo consuntivo è il 2007)?

Secondo l'interpretazione che diamo, alla domanda di annam potremmo anche rispondere si.

Supponiamo di aver accertato e incassato a dicembre 2007 una maggiore entrata in conto capitale non prevista per 100.
La destinazione naturale è per spese di investimento; ma avendo chiuso l'assestamento non posso più fare variazioni di bilancio. L'entrata confluirà nell'avanzo di amministrazione 2007 per 100. Supponiamo di non averla applicata per tutto il 2008. Nella determinazione dell'avanzo 2008 dovrò comunque garantire una quota di 100 per investimenti. E' cioè una sorta di avanzo “presunto certo”, nel senso che se anche il risultato di amministrazione accertato nel 2008 fosse di 50 sarei comunque obbligato ad applicare nella parte passiva del bilancio gli altri 50, per conservare il vincolo dei 100.
Perchè allora non consentire la previsione iniziale nel bilancio 2009 e anche l'immediata attivazione della spesa?
Saluti
Miro

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Gianluca Bertagna

300 Posts

Scritto - 29/11/2008 :  08:23:32  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Quindi per sistemare le cose formalmente:
in sede di assestamento si applica tutto l'avanzo 2007 e lo si stanzia in spesa "da qualche parte". Poi non si usa e si tratta di avanzo "presunto" che si trasforma già in avanzo "certo".

Mah.
E' tutto un c..ino.

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