La disciplina degli incarichi esterni retribuiti per i dipendenti degli enti pubblici è disciplinata dall'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001. In base a tali disposizioni, il dipendente pubblico non può svolgere nessun lavoro retribuito in altri enti o in altre strutture pubbliche e private, a meno che non modifichi il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con prestazione di lavoro che non superi il 50% del normale orario di lavoro. La prestazione lavorativa all'esterno può avvenire, altresì, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, al di fuori del debito orario settimanle e per periodi limitati. Il comma 6 del predetto art. 53 indica le attività che si possono svolgere in deroga al divieto previsto dalla normativa in materia. In ogni caso, si specifica che le prestazioni rese come volontariato non sono soggette a nessuna restrizione, fermo restando la dovuta comunicazione all'Amministrazione comunale. In deroga a tali disposizioni |