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32 Posts

Scritto - 26/11/2008 :  09:52:03  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Carissimi Colleghi,
mi riallaccio al forum iniziato da GIA e relativo agli incarichi a soggetti esterni, per presentarvi quanto segue, la cui procedura di affidamento non mi č ancora chiara.

Ipotizziamo (ma non tanto, č un caso concreto) che in un ente il responsabile del servizio Finanziario sia stato collocato in quiescenza nell'anno 2006; non č possibile assumere per concorso - superamento del patto; vincoli legge 133; ecc., nč nell'ente ci sono figure professionali per occupare quel posto (dimostrabile anche dalla pianta organica vigente e quant'altro)anche per mancanza della professionalitā specifica.Peraltro, nel Settore non ci sono qualifiche da poter utilizzare anche temporaneamente ad occupare quel posto, in quanto di categoria B;
in definitiva non si č in grado di redigere un bilancio,un conto consuntivo, e ogni procedura complessa ed elevata affidata al Settore finanziario.
In attesa di poter bandire un concorso, l'Ente incontra queste difficoltā.
E' possibile secondo Voi affidare un incarico "di tutor", di "collaborazione" di "supporto" ad un esterno - in possesso di laurea e di esperienza nel settore, iscritto all'albo nazionale dei revisori che dimostra di aver esperienza trentennale nel campo specifico finanziario degli enti locali, a tempo determinato e fino all'assunzione di un dipendente a seguito di concorso o di procedura di mobilitā?
Non ci sarebbero problemi per i limiti di contenimento della spesa per il personale da rispettare.
Se si, con quale tipologia di contratto?
Potrebbe essere una soluzione quella di conferire l'incarico per "attivitā istituzionale" ?
Grazie per quanti vorranno fornire il prorpio supporto.

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 26/11/2008 :  13:52:21  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Consiglio l'assunzione di soggetto a lavoro autonomo nei limiti monetari degli incarichi deliberati in sede di approvazione del CC .
Piu' difficele una prestazione occasione sotto i 5000 euro ( per la durata ed il limite dell'importo).
Sono mezzi per eludere in qualche modo la spesa per personale.
Pero' . dal 2006 a oggi come avete provveduto , e poi , perche' non puo' reggere il servizio ad interim il segretario ?
Se puo' essere pensabile che un segretario non abbia conoscenze tecniche e non possa reggere ad interim un servizio tecnico non e' certamente neppure ipotizzabile che non possa invece supplire al servizio finanziario.

Paolo
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32 Posts

Scritto - 27/11/2008 :  13:25:56  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Grazie per l'apporto.
Comunque, per l'anno 2006 e 2007 l'incarico e stato conferito ad altro ragioniere di comune limitrofo, con un contratto di co.co.co.
inoltre č una segreteria vacante in attesa di espletare le procedure di nomina.
Il limite di tale spesa - superiore a 5.000 euro - unitamente a tutta quella del personale - sarebbe osservato in quanto, nell'anno 2009 altri due dipendenti saranno collocati in pensione (comma 7, legge 133) e che l'importo rientra nella somma definita per le collaborazioni (legge 133)

Quindi, alla luce delle suddette giustificazioni, potrebbe essere percorribile la strada di affidare l'incarico di tutor", di "collaborazione" di "supporto" ad un esterno - in possesso di laurea e di esperienza nel settore, iscritto all'albo nazionale dei revisori che dimostra di aver esperienza trentennale nel campo specifico finanziario degli enti locali, a tempo determinato e fino all'assunzione di un dipendente a seguito di concorso o di procedura di mobilitā? (come ipotizzato nel quesito)?.

Cosa si intende per "attivitā istituzionale"?

Grazie
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bitetto

248 Posts

Scritto - 27/11/2008 :  15:55:01  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
la soluzione dei tuoi problemi č nell'art. 110 del TUEL o nell'art. 14 del ccnl del 22.01.2004. Ogni ipotesi di collaborazione a vario titolo, con esclusione dell'art. 110, commi 1 e 2, e dell'art. 14 del ccnl 22.01.2004, comporta l'impossibilitā per il preposto di sottoscrivere atti quale responsabile del servizio
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