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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 14/11/2008 :  14:02:20  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Secondo una interpretazione prevalente dell'articolo 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il secondo mandato all'organo di revisione, scatta il divieto di rielezione.

Il problema era stato superato nello schema del TUEl approvato dal Consiglio dei Ministri, che aveva aggiunto al testo dell'articolo 235 l'avverbio "consecutivamente", con il quale si intendeva "esplicitare l'interpretazione secondo la quale dopo il secondo mandato non vi è un definitivo ostracismo nei confronti del revisore bensi la necessità di un intervallo temporale prima di un eventuale nuovo incarico". La versione definitiva dell'articolo 235 però propone una versione diversa con la scomparsa dell'avverbio in questione.

Pertanto, l'ANCREl richiede al Governo e al Parlamento una modifica urgente della norma "per evitare le attuali interpretazioni che limitano in modo assurdo l'espletamento di un'attiva", limitazioni che non si ritrovano né in ambito nazionale né in ambito comunitario per altre cariche simili.



Paolo
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